Tornano nella Bolletta Enel gli aumenti di Luglio

In data 16 Settembre 2016 il Tar della Lombardia ha revocato la sospensione degli aumenti di Luglio dei prezzi dell’energia elettrica, che quindi sono da considerarsi validi a tutti gli effetti, compreso l’effetto retroattivo.

Cosa significa questo per le nostre bollette? Ricordiamo che la questione interessa decine di milioni di utenti in regime di maggior tutela, in gran parte clienti di Enel Servizio Elettrico.

La decisione ha due conseguenze, entrambe negative per gli utenti, che si faranno sentire a partire dalle bollette di Ottobre 2016:

  1. I consumi delle nuove bollette saranno fatturati in base a prezzi che includono gli aumenti di Luglio (di oltre il 4%);
  2. Ci sarà da pagare un conguaglio per i consumi di Luglio e Agosto già fatturati in base alle tariffe congelate del secondo trimestre.

Va segnalato che questa sentenza non riguarda la legittimità o meno degli aumenti ma stabilisce solo se, in attesa della decisione sul merito (rinviata a un’udienza di febbraio del 2017), l’utente deve pagarli oppure no. E stabilisce di sì, che gli aumenti vanno pagati, ribaltando così la precedente sentenza del 19 Luglio che li aveva sospesi.

Nelle bollette di Agosto e Settembre di Enel Servizio Elettrico abbiamo infatti pagato qualcosa di meno, rispetto ai prezzi stabiliti dall’Autorità. Per sapere quanto avete pagato in meno, e quanto avreste dovuto pagare per la vostra bolletta di Agosto o Settembre se il Tar Lombardia non avesse congelato gli aumenti di Luglio con la sua prima sentenza del 19 Luglio, potete utilizzare il nostro calcolatore – simulatore di Bollette Enel, predisposto per calcolare la bolletta sia nella versione con le tariffe congelate del secondo trimestre, che dovrebbe corrispondere a quella realmente ricevuta, che nella versione con le tariffe del terzo trimestre, comprensive quindi degli aumenti di Luglio.

Con questa sentenza il Tar Lombardia stabilisce quindi che per ora gli aumenti vanno in bolletta, e solo se a febbraio del 2017 saranno dichiarati illegittimi, i gestori dovranno provvedere alla “liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia”.

Anzi, la sentenza obbliga l’Autorità per l’Energia a disporre fin d’ora, entro quaranta giorni, la procedura per il rimborso ai clienti in caso di esito favorevole. Questa sarebbe in sostanza la misura cautelare a tutela dei consumatori, in sostituzione di quella precedente, chiaramente più forte, che sospendeva il pagamento degli aumenti.

Se la sentenza del 19 Luglio sospendeva gli aumenti in base alla logica: “Prima vediamo se gli aumenti sono legittimi, e poi, se si verificherà che lo sono, gli utenti li pagheranno“, la sentenza del 16 settembre li conferma in base alla logica: “Intanto gli utenti paghino i prezzi aumentati, se poi gli aumenti risulteranno illegittimi saranno rimborsati“.

Per capire bene il significato di questa decisione del Tar della Lombardia conviene fare prima un breve riassunto di una vicenda piuttosto complicata, di cui avevamo già scritto in questo articolo: Tariffe congelate nelle bollette Enel di Settembre 2016.

Tutto comincia il 28 Giugno 2016 con la delibera 354/2016/R/eel dell’Aeegsi (Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico) che stabilisce i prezzi dell’elettricità per il terzo trimestre del 2016, in vigore dal 1° Luglio per il periodo Luglio Agosto Settembre. E’ la tipica delibera che alla scadenza di ogni trimestre stabilisce le tariffe elettriche da applicare per il trimestre successivo: niente di diverso dal solito, almeno in apparenza. In questo caso, però, le nuove tariffe del terzo trimestre stabiliscono un forte aumento rispetto a quelle del secondo trimestre, pari a +4,3%, come annuncia la stessa Aeegsi in questo Comunicato stampa del 28 Giugno.

Il 19 Luglio 2016, su ricorso del Codacons, il Tar della Lombardia sospende però in via cautelativa gli aumenti e la delibera dell’Autorità ( con decreto cautelare monocratico n. 911, confermato il 28 luglio 2016 dal decreto monocratico n.982 a seguito dell’istanza di revoca presentata dall’Autorità).

Nel rispetto della sentenza del Tar della Lombardia, le bollette inviate agli utenti da Enel Servizio Elettrico ad Agosto e Settembre 2016, applicavano anche ai consumi del terzo trimestre le vecchie tariffe del secondo trimestre, con un risparmio appunto di circa il 4,3% rispetto agli aumenti stabiliti dall’Autorità per l’Energia ma congelati dal Tar Lombardia.

 il 16 Settembre una nuova sentenza del Tar (Sezione seconda in Seduta Collegiale) ribalta però la situazione, revocando la sospensione stabilita dal Giudice Monocratico il 19 Luglio 2016, così che ora gli aumenti di Luglio sono da considerarsi pienamente efficaci, e andranno quindi applicati con effetto retroattivo anche ai consumi del terzo trimestre già fatturati, che saranno verosimilmente oggetto di conguagli nelle prossime bollette.

La stessa sentenza del Tar ha anche fissato un’udienza pubblica da tenere il 16 febbraio 2017 per discutere il ricorso nel merito. La sentenza si conclude infatti con queste parole: “Risulta quindi non più sospesa la deliberazione 354/2016/R/eel, pur in attesa della prevista trattazione di merito.“, che ne racchiudono in sintesi tutto il significato.

Giova infatti ricordare che le sentenze emesse finora dal Tar non sono decisioni sul merito del ricorso (rinviate appunto all’udienza pubblica del 16 febbraio 2017) ma sull’opportunità di sospendere in via cautelativa gli aumenti oppure no.

Se prima la sentenza del 19 Luglio aveva sospeso in via cautelativa gli aumenti del terzo trimestre, così che le bollette di Agosto e Settembre sono state calcolate con le tariffe del secondo trimestre, più vantaggiose per l’utente, la nuova sentenza del 16 Settembre revoca invece la sospensione e dà via libera ai gestori per applicare gli aumenti, che probabilmente saranno recuperati nelle prossime bollette. 

La decisione definitiva sulla legittimità o meno degli aumenti di Luglio 2016 non si avrà prima del 16 febbraio 2017, fino a quella data comunque bisognerà pagarli nelle bollette di Enel Servizio Elettrico.

Tariffe congelate nelle bollette Enel di Settembre

Il 19 Luglio 2016 il Tar della Lombardia ha stabilito che le bollette dell’elettricità in regime di maggior tutela devono escludere dal calcolo gli aumenti di oltre il 4% che erano stati stabiliti il 28 Giugno dall’Autorità per l’Energia, aumenti che vengono così sospesi.

Il provvedimento va a vantaggio di decine di milioni di utenti, in gran parte clienti di Enel Servizio Elettrico: le nuove tariffe che prevedevano forti aumenti a partire dal 1° Luglio, sono state infatti congelate dal Tar della Lombardia, per cui restano in vigore i prezzi precedenti, che a questo punto sono applicati ai consumi del secondo e del terzo trimestre 2016, ossia per tutto il periodo da Aprile a Settembre 2016.

(Aggiornamento: una sentenza del 16 Settembre 2016 dello stesso TAR della Lombardia ha ribaltato la sentenza del 19 Luglio revocando la sospensione degli aumenti, che così tornano in vigore dal 1° Luglio come stabilitio dall’Autorità per l’energia. Poichè nel frattempo, come si vede più avanti, le bollette di Agosto e Settembre erano già state calcolate applicando la prima sentenza del 19 Luglio, ossia in base alle vecchie tariffe senza gli aumenti, è prevedibile un conguaglio nelle prossime bollette per recuperare gli aumenti prima sospesi e poi riconfermati, che potrete comunque controllare con il nostro strumento di Verifica della Bolletta Enel).

In seguito alla sentenza del 19 Luglio, che ha congelato in via cautelativa gli aumenti stabiliti dall’Autorità per l’Energia a partire dal 1° Luglio 2016, il programma di fatturazione di Enel Servizio Elettrico non ha effettivamente aggiornato i prezzi del kWh con le nuove tariffe di Luglio, che prevedevano un aumento di oltre il 4%, ma continua invece ad applicare i prezzi precedenti del trimestre Aprile-Maggio-Giugno 2016, ovviamente vantaggiosi per il consumatore, anche sulle nuove bollette riferite ai consumi del terzo trimestre (almeno per quanto riguarda alcune bollette di Agosto e Settembre che abbiamo avuto modo di controllare).

In questo modo Enel Servizio Elettrico ottempera a quanto disposto dalla Magistratura Amministrativa, e in conseguenza disattende le nuove tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia per i consumi del terzo trimestre, come può verificare facilmente chiunque disponga della versione di dettaglio delle proprie bollette del secondo e del terzo trimestre.

Basta confrontare i prezzi unitari per kWh indicati nel dettaglio delle bollette del periodo Aprile-Giugno con i prezzi unitari per kWh del periodo Luglio-Settembre, per scoprire che sono identici, mentre le tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia sancivano un sensibile aumento a partire dal 1° Luglio, rispetto ai prezzi per kWh del secondo trimestre (cliccare sulle immagini per vedere il dettaglio ingrandito).

 

In pratica, la bolletta di sinistra applica i prezzi stabiliti dall’Autorità per l’Energia per il trimestre Aprile-Maggio-Giugno ai consumi dello stesso periodo, mentre la bolletta di destra applica sempre gli stessi prezzi del secondo trimestre, ma questa volta ai consumi del terzo trimestre, nel periodo da Luglio a Settembre, per i quali l’Autorità per l’Energia aveva stabilito prezzi più cari di oltre il 4%, che però non sono applicati in quanto appunto congelati dalla sentenza del Tar della Lombardia.

Come si vede, il prezzo del kWh nelle bollette di Luglio-Settembre risulta infatti uguale al prezzo del kWh delle bollette di Aprile-Giugno (0,065010 € in F1 e di 0,058290 € in F23), ignorando così di fatto, almeno per il momento, gli aumenti stabiliti dall’Autorità per l’Energia a partire dal 1° Luglio, pubblicati sul sito della stessa Autorità per l’Energia e annunciati ampiamente anche da Tv e giornali (i nuovi prezzi sarebbero stati pari a 0,071490 €/kWh in F1 e 0,065730 €/kWh in F23).

Sul sito dell’Autorità per l’Energia è possibile consultare le Nuove tariffe in vigore dal 1° Luglio, pubblicate in data 28 Giugno 2016, accompagnate da un Comunicato che annunciava esplicitamente l’aumento del 4,3% sul trimestre precedente, come si vede qui sotto.

Un annuncio che all’epoca è stato ripreso e rilanciato da tutti i media e gli organi di stampa, com’era giusto che fosse, perchè in effetti le nuove tariffe stabilivano realmente un incremento del 4,3 % portando appunto i costi per kWh dai precedenti prezzi di 0,065010 € in F1 e 0,058290 € in F23 ai nuovi prezzi decisamente più elevati di 0,071490 € in F1 e 0,065730 € in F23.

Tuttavia, in seguito al ricorso dei consumatori e alla sentenza del Tar della Lombardia, le nuove bollette di Enel Servizio Elettrico continuano a fatturare i consumi di Luglio, Agosto e Settembre 2016 ai vecchi prezzi stabiliti per il trimestre Aprile-Giugno, come abbiamo visto e come si può verificare facilmente dal dettaglio delle bollette.

In questo modo, decine di milioni di utenti hanno ricevuto ad Agosto e Settembre 2016 bollette calcolate in base ai prezzi più vantaggiosi del trimestre precedente, con un importo da pagare significativamente inferiore a quello calcolato in base alle tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia.

Potete verificare se la vostra bolletta è stata calcolata applicando correttamente i prezzi congelati, e anche vedere quanto dovreste pagare se gli aumenti fossero stati applicati, con il nostro strumento: Calcola la Bolletta Enel in Tariffa D2 e D3.

Va segnalato che la decisione del Tar della Lombardia è stata presa in via cautelativa, la questione non è conclusa definitivamente e non si può ancora escludere la possibilità che i fornitori di Energia, qualora ottenessero ragione, possano recuperare gli aumenti eventualmente scongelati con successivi conguagli.

La voce Importi Gestione Credito nella bolletta Enel

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da utenti che si trovano in bolletta la voce “Altre Partite soggette Iva (B) Importi Gestione Credito“, sempre per una cifra intorno ai 61 euro, e dato che non se la sanno spiegare ci chiedono a cosa potrebbe riferirsi.

E’ un dubbio giustificato, perchè sul sito di Enel Servizio Elettrico e nella Guida alla Lettura della Bolletta non è possibile trovare alcuna indicazione sulla natura di una simile voce. Tuttavia, grazie anche al contributo dei nostri lettori, siamo riusciti a individuare di cosa si tratta: sono i costi sostenuti per il distacco e riallaccio della fornitura di energia elettrica in seguito a morosità. 

A dire il vero la denominazione di questa voce è così generica che non si può escludere sia utilizzata anche per addebiti di altra natura, ma ormai sappiamo che si riferisce principalmente, se non esclusivamente, ai costi che l’utente deve pagare per riavere la fornitura di energia elettrica quando gli viene staccata la luce per il mancato pagamento di una o più bollette.

In pratica, se nella prima pagina della bolletta compare la voce “Altre Partite soggette Iva (B) Importi Gestione Credito“, significa che la fornitura di energia elettrica è stata sospesa per un certo periodo, e nelle successive pagine di dettaglio dovreste trovare i costi di distacco e riallaccio per morosità (cliccate sull’immagine per ingrandirla), così suddivisi:

Oneri amministrativi per distacco e riallaccio     13,15 €

Contributo fisso per distacco                                23 €

Contributo  fisso per riallaccio                               23 €

Spese di invio della raccomandata di sollecito     1,91 €

In questo caso il totale è di 61,06 € ma può variare lievemente da caso a caso per gli interessi di mora o per l’invio di più raccomandate.

Il costo effettivo del distacco e riallaccio include però anche l’IVA, per cui generalmente la cifra totale che si paga realmente per un episodio di morosità con distacco e riallaccio varia tra i 70 e gli 80 euro.

 

Ecco i nostri consigli per chi si trova in bolletta una voce “Altre partite” di cui non sa spiegarsi l’origine:

  • controllare con attenzione la sezione “INFORMAZIONI PER I CLIENTI” nella seconda pagina della bolletta (a volte continua nella terza pagina e oltre), che dovrebbe riportare tutte le informazioni, almeno sommarie, sulla natura delle voci elencate come “Altre partite“;
  • richiedere (o consultare sul sito di Enel Servizio Elettrico) la versione di dettaglio della bolletta e controllare se presenta maggiori informazioni;
  • contattare il Servizio Clienti e chiedere esplicitamente chiarimenti sul significato della voce “Importi Gestione Credito” o altra voce sconosciuta presente nella propria bolletta;
  • leggere i quesiti posti dagli altri lettori nei commenti sottostanti e le relative risposte, che contengono altre informazioni utili sulla questione;
  • se possibile, segnalare il proprio caso negli stessi commenti.

Conviene la tariffa residente e Canone Rai, o non residente?

Un gentile lettore ci rivolge un interessante quesito su una casa utilizzata prevalentemente nei periodi festivi di Natale e Pasqua e un mese d’estate: ci chiede se sia conveniente un contratto per uso residente (tariffa D2 più economica) su cui però andrebbe pagato anche il Canone Rai, o un contratto per uso non residente (tariffa D3 più cara) su cui non dovrebbe pagare il Canone Rai.

Poichè la questione può riguardare anche altri lettori, dedichiamo questo articolo alla risposta.

Com’è facile verificare con il nostro strumento di verifica bolletta, nei periodi in cui la casa non è abitata, quindi con consumi pari a zero, la bolletta bimestrale in tariffa D3 non residente costa circa 12 € in più rispetto alla tariffa D2 residente, il che significa una differenza di circa 70 € all’anno tra tariffa residente e non residente, legata esclusivamente al maggior costo delle quote fisse, nell’ipotesi appunto di un consumo azzerato.

Sembrerebbe quindi che la tariffa D3 non residente possa risultare conveniente (e in questo caso aderente alla realtà), per una casa che resta disabitata per tutto l’anno, dato un maggior costo annuale di 70 € e un risparmio di 100 € sul Canone Rai.

Ma se ci sono dei consumi, anche ridotti, ecco che il discorso può cambiare completamente di segno, perchè la tariffa D3 non residente prevede un maggior costo anche del singolo kWh consumato, oltre che delle quote fisse mensili.

Non è possibile indicare la soglia di consumi precisa oltre la quale il contratto D2 residente con Canone Rai diventa conveniente rispetto al contratto D3 non residente senza Canone Rai, perchè dipende anche dalla distribuzione dei consumi e dalle tariffe future, ma in termini approssimativi si può calcolare intorno a un consumo di 200 kWh complessivi all’anno.

Se per esempio si prevede un consumo di 300 o più kWh all’anno, la tariffa D3 non residente comporta un maggior costo rispetto alla tariffa D2 residente superiore ai 100 euro e perciò risulta conveniente pagare il Canone Rai e avere un contratto residente.

In linea generale, anche per un uso limitato alle vacanze di Pasqua, Natale e un mese estivo, sembra quindi consigliabile un contratto per uso residente in tariffa D2 con pagamento del Canone Rai.

Forse il contratto non residente in tariffa D3 potrebbe offrire una piccola convenienza nel caso di consumi estremamente contenuti nei periodi in cui si utilizza la casa, ma anche limitando all’osso i consumi si otterrebbe comunque un risparmio di pochi euro all’anno, mentre se anche una sola volta si dovessero sforare, per qualsiasi ragione, si rischierebbe di bruciare tutti i precedenti risparmi e di pagarla cara.

Per tutte queste ragioni, in una situazione del genere appare preferibile il contratto in tariffa D2 residente, naturalmente se si hanno i requisiti per poterlo stipulare, anche se comporta il pagamento del Canone Rai.

L’Antitrust multa Enel e altri per pratiche scorrette

I maggiori fornitori di energia del paese sono stati sanzionati “per pratiche aggressive nella fatturazione dei consumi“, come ci informa il Comunicato Stampa dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) del 13 giugno 2016.

In particolare stupisce la multa a Enel Servizio Elettrico, che gestisce l’erogazione di energia in regime di maggior tutela, basata quindi su tariffe rigidamente fissate dall’Autorità per l’Energia: com’è possibile svolgere pratiche aggressive nella fatturazione dei consumi, se le tariffe sono fissate per legge?

Per la precisione, le multe sono queste:

  • Acea: 3.600.000 euro,
  • Edison: 1.725.000 euro,
  • Eni: 3.600.000 euro,
  • Enel Energia: 2.985.000 euro,
  • Enel Servizio Elettrico: 2.620.000 euro.

Cerchiamo quindi di capire meglio quali siano in concreto le pratiche commerciali di Enel Servizio Elettrico ritenute scorrette dall’Autorità per la Concorrenza, anche perchè tutti i media hanno parlato delle sanzioni ma pochi hanno chiarito quali sono le pratiche sanzionate.

Le pratiche commerciali oggetto di queste sanzioni sono elencate in dettaglio nel provvedimento dell’11 Maggio 2016, con cui l’Autorità per la Concorrenza ha deliberato di irrogare a Enel Servizio Elettrico S.p.A.:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.100.000 (duemilionicentomila euro) per inadeguata gestione delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali riguardanti la fatturazione dei consumi di elettricità e/o gas naturale – in particolare, la fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati, l’emissione e le modalità di pagamento di fatture di importi anormalmente elevati (a causa di conguagli pluriennali, blocchi di fatturazione o rettifiche tardive dei dati di misura), nonché i malfunzionamenti del processo di fatturazione – a fronte del contemporaneo avvio o prosecuzione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e al distacco, talvolta senza preavviso) delle fatture oggetto di tali istanze e comunicazioni;
  • una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250.000 (duecentocinquantamila euro) per mancata o ritardata restituzione di importi dovuti a vario titolo ai clienti finali;
  • una sanzione amministrativa pecuniaria di € 270.000 (duecentosessantamila euro) per addebito degli interessi di mora per tardivo pagamento, anche in caso di bollette recapitate in ritardo o non recapitate.

L’Autorità per la Concorrenza rileva dunque le seguenti criticità:

fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati;

l’emissione e le modalità di pagamento di fatture di importi anormalmente elevati (a causa di conguagli pluriennali, blocchi di fatturazione o rettifiche tardive dei dati di misura);

malfunzionamenti del processo di fatturazione;

– avvio o prosecuzione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e al distacco, talvolta senza preavviso) delle fatture oggetto di istanze e comunicazioni.

In realtà, per come è formulata la motivazione nella delibera dell’Autorità per la Concorrenza, la sanzione di 2.100.000 euro viene comminata non tanto e non solo per le criticità nella fatturazione, quanto soprattutto per la “inadeguata gestione delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali“, stabilendo così un principio molto importante: che ignorare o trattare con superficialità i reclami presentati dai clienti finali è un comportamento anche più grave delle stesse anomalie nella fatturazione.

In particolare non è ammissibile, stabilisce l’Autorità per la Concorrenza, che in presenza di un reclamo pendente Enel Servizio Elettrico proceda comunque con le attività di riscossione, tra cui sono elencate non solo la messa in mora e il distacco del servizio ma anche il semplice sollecito, vale a dire che in caso di reclamo anche l’invio di un sollecito di pagamento della fattura oggetto di contestazione costituisce pratica commerciale scorretta.

Tutto questo dovrebbe essere molto rassicurante per il cliente finale, considerate anche le altre due sanzioni, di 250.000 euro per la mancata restituzione dei rimborsi dovuti, e di 270.000 euro per gli interessi caricati al cliente quando la bolletta arriva in ritardo.

Dal punto di vista del cliente finale, ora sappiamo che:

– se segnaliamo un’anomalia nella bolletta abbiamo diritto a vedere il nostro reclamo preso in considerazione e trattato adeguatamente, e la relativa attività di riscossione sospesa fino al chiarimento;

– se ci spetta un rimborso abbiamo diritto a riceverlo in tempi ragionevoli;

– non siamo tenuti a pagare gli interessi su una bolletta che ci arriva in ritardo o non ci arriva.

Sembrano diritti assolutamente ovvi ma la novità consiste nel fatto che adesso la loro violazione è ufficialmente definita “pratica commerciale scorretta” e concretamente sanzionata, il che rappresenta indubbiamente un passo avanti nei diritti del consumatore.

L’Enel ha però contestato le conclusioni dell’Autorità per la concorrenza, considerando “la propria condotta in materia di fatturazione e procedure di riscossione dei crediti pienamente aderente ai più elevati canoni della diligenza professionale e del tutto rispondente alla normativa di settore” e sottolineando che “le pratiche contestate fanno riferimento a una casistica estremamente contenuta, se comparata con il numero dei clienti serviti dalle società“.

Questa risposta fa temere che le cose non siano destinate a cambiare, almeno in tempi brevi, e ovviamente riduce di molto il senso di protezione del consumatore generato dalla decisione dell’Autorità per la Concorrenza.

Spiace vedere una tale reazione: che senso ha autoproclamarsi “aderente ai più elevati canoni della diligenza professionale e del tutto rispondente alla normativa di settore” il giorno dopo una sanzione per pratiche commerciali scorrette? Valutazioni di questo tipo non spettano certo a se stessi ma agli organismi preposti, in questo caso all’Autorità per la Concorrenza, che si è appunto espressa in senso contrario.

L’Enel ha certamente il diritto di difendersi ma sinceramente, trattandosi di una società con forti risvolti di natura pubblica, avremmo preferito una risposta del tipo: “a noi sembrava di aderire ai più elevati canoni della diligenza professionale ma poichè l’Autorità per la Concorrenza ha stabilito che non è così, ci impegniamo da subito per adeguare le nostre procedure nei più brevi tempi possibili.“.

Anche l’osservazione dell’Enel sulla “casistica estremamente contenuta“, lascia una certa amarezza.

Non abbiamo motivo di dubitarne, crediamo davvero che la casistica sia estremamente limitata, ma anche qui avremmo preferito una dichiarazione più completa, qualcosa come: “le pratiche contestate fanno riferimento a una casistica estremamente contenuta, ma se si trattasse anche di un solo caso di pratica commerciale scorretta non saremo tranquilli fino a quando avremo sistemato le procedure in modo che non possa accadere mai più“.

Allora sì potremmo sentirci rassicurati, in quanto consumatori e clienti Enel.

Aggiornamento delle tariffe in vigore dal 1 Aprile 2016

La sera del 30 Marzo 2016 è uscito su varie Agenzie di Stampa l’annuncio di un forte ribasso delle nuove tariffe dell’energia pubblicate dall’Autorità per l’Energia, che entreranno in vigore il 1 Aprile 2016: del 5% per la luce elettrica e del 9,8% per il gas.

La notizia riprende un comunicato stampa diffuso dalla stessa Autorità dell’Energia intitolato appunto “Energia: da aprile in forte riduzione le bollette italiane, elettricità -5%, quasi -10% il calo del gas”.

Confessiamo che il tono ci ha ricordato un analogo comunicato stampa emesso il 28 Dicembre 2015 al momento della pubblicazione delle nuove tariffe del 2016, intitolato “Energia: dal 1° gennaio 2016 doppio calo per le bollette italiane, elettricità -1,2% gas -3,3%, sull’anno risparmi per quasi 60 euro”, mentre in realtà doveva essere già chiaro che le nuove tariffe segnavano un forte aumento delle bollette dai consumi più bassi, come avevamo segnalato subito in questo articolo Bollette elettriche del 2016: tagliate o aumentate, poi purtroppo ampiamente confermato dai fatti e dalle segnalazioni dei lettori, alcuni dei quali hanno parlato apertamente di “un bagno di sangue” provocato dalle nuove tariffe del 2016 nelle prime bollette dell’anno.

Si può perciò capire una certa perplessità di fronte a quest’altro annuncio ancora più ottimistico, che oltre tutto si apre con le inquietanti parole: “Dopo i ribassi già registrati per i primi tre mesi dell’anno, ….”.

Siamo quindi andati subito a controllare le nuove tariffe appena pubblicate con un atteggiamento di sincera e motivata diffidenza per verificare se questa volta l’ottimismo dell’Autorità per l’Energia fosse fondato sui fatti; per sicurezza abbiamo fatto anche alcune simulazioni delle nuove bollette del secondo trimestre con le nuove tariffe, in modo da accertare in concreto le reali variazioni rispetto alle bollette del primo trimestre del 2016.

Ebbene, siamo davvero felici di poter rassicurare in pieno gli utenti: questa volta è vero, con le nuove tariffe in vigore dal 1 Aprile le bollette del secondo trimestre caleranno del 5% e in certi casi anche di più! E non è un Pesce d’Aprile.

Il cuore del ribasso sta nei nuovi prezzi per kWh della cosiddetta PE, la “Parte Energia”, quella parte del prezzo che si trova in concorrenza con le tariffe del mercato libero.

Per esempio, nella tariffa D2 bioraria per uso domestico residente, di gran lunga la più diffusa, il prezzo della Parte Energia (PE) registra un calo davvero importante, pari a -17%, passando da 6,111 a 5,066 centesimi nella fascia oraria F1 (detta anche “Fascia Arancione” e “Ore Piene”) e da 5,298 a 4,394 centesimi nella fascia oraria F23 (detta anche “Fascia Blu” e “Ore Vuote”).

Dato che le quote fisse e le altre componenti riferibili ai servizi di rete (spese di trasporto e gestione del contatore, e oneri di sistema) restano pressochè invariate, una tale sforbiciata sui prezzi della parte energia porterà certamente un risparmio significativo sulle nuove bollette, che anche a noi sembra effettivamente di poter valutare, stando alle prime simulazioni, intorno al 5% e forse qualcosa in più.

Nello specifico, ecco alcuni risultati delle simulazioni di bollette bimestrali in tariffa D2 bioraria per uso domestico residente:

– l’utente tipico con un consumo di 450 kWh, di cui 150 in F1 e 300 in F23, che alle tariffe del primo trimestre pagava una bolletta di 86 €, con le nuove tariffe pagherà 81 €, con un risparmio vicino al 6%;

– l’utente a bassi consumi, con 300 kWh totali, passerà da una bolletta di 53  € a una da 50  €, anche qui con un calo del 6%;

– l’utente dai consumi elevati, con 900 kWh totali, passerà invece da una bolletta sui 224  € a una bolletta da 215 €, con un risparmio intorno al 4%.

Bolletta anomala: verificare la quota fissa nel dettaglio

Un lettore ci segnala la sua perplessità su una bolletta da oltre 120 euro per un consumo pressochè irrilevante, inferiore ai 40 kWh, per i quali fino all’anno scorso pagava mediamente sugli 80 euro, si tratta quindi di approfondire come mai la prima bolletta del 2016 presenta un aumento del 50% rispetto alla media delle bollette precedenti .

Diciamo subito che non si tratta di uso domestico D2 o D3 ma di un ufficio con tariffa per altri usi fino a 3 kW di potenza impegnata, tuttavia anche così l’importo totale non corrisponde a quanto ci si potrebbe aspettare per una bolletta bimestrale dovuta quasi interamente alle quote fisse, dato il consumo estremamente limitato, in base ai prezzi stabiliti dall’Autorità dell’Energia per la tariffa  BTA2 applicabile a questa tipologia di utenza.

Anche le cifre indicate nella sintesi degli importi fatturati, di circa 29 euro per la materia energia, altri 29 euro per trasporto e gestione del contatore e circa 42 euro di oneri di sistema non corrispondono alla quota fissa relativa a queste voci di spesa per la durata di due mesi, quello che attira l’attenzione però è che invece sembrano corrispondere esattamente alla quota fissa per la durata di tre mesi!

E qui sorge il dubbio, perchè la bolletta appare riferita al periodo dal 31 Dicembre 2015 al 3 marzo 2016, e quindi supera effettivamente la durata di un bimestre.

Sembrerebbe che la bolletta copra le quote fisse di tre mesi e non di due, come invece avviene di solito, questo spiegherebbe l’anomalia e un costo superiore alla media di quasi il 50%, infatti a fronte di consumi così ridotti la bolletta è costituita quasi interamente dalle quote fisse, che calcolate su tre mesi invece di due possono produrre proprio un aumento di questo tipo.

E’ possibile perciò che la bolletta includa la quota fissa dell’intero mese di marzo 2016, anche se i consumi sono calcolati solo sui primi 3 giorni, oltre alle quote fisse di gennaio e febbraio 2016.

Il consiglio che diamo al lettore, e a chiunque sia rimasto perplesso di fronte a una bolletta con caratteristiche simili, è di consultare la versione di dettaglio della bolletta, che può essere richiesta a Enel Servizio Elettrico o visionata sul suo sito web dopo essersi registrati.

Oppure, più rapidamente, potete consultare il nostro strumento di Verifica della Bolletta Enel, e controllare nel riquadro “Dettaglio Importi Bolletta” per quanti mesi sono applicate le quote fisse in base alle date di inizio e fine del periodo fatturato.

Nella versione di dettaglio appare specificato a quale periodo sono riferite le quote fisse, se effettivamente sono applicate su tre mesi invece dei soliti due mesi, questo potrebbe spiegare l’apparente anomalia, che comunque non dovrebbe più ripresentarsi sulle bollette successive.

Trasporto e gestione contatore in tariffa D2 e D3

La voce “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore” continua a suscitare perplessità nei consumatori, che ci chiedono chiarimenti su quanto viene a costare effettivamente questa voce in bolletta. Per il significato generale rimandiamo al precedente articolo Trasporto e gestione del contatore nella bolletta elettrica, qui invece esaminiamo in concreto le cifre da pagare.

Prima di tutto diciamo che la cifra in bolletta si riferisce al solo periodo coperto dalla bolletta, vale a dire generalmente al bimestre, esattamente come tutte le altre voci di spesa, e non all’intero anno.

Tale spesa è composta da una parte fissa, che per la tariffa D2 per uso domestico residente con 3 kW di potenza ammonta a 44,58 euro all’anno (14,40 euro di quota fissa + 30,18 euro di quota potenza, pari a 10,06 euro/kW moltiplicati per 3 kW di potenza massima disponibile).

Pertanto la quota fissa bimestrale relativa al “trasporto e la gestione del contatore” per l’utente residente tipico ammonta mediamente a 7,43 euro, a cui però si aggiunge la quota consumo, articolata su tre scaglioni, che per consumi fino a 1800 kWh/annui, pari a circa 300 kWh in bolletta, costa meno di un centesimo al kWh (0,716 cts), per salire a circa 3 cts/kWh nel secondo scaglione, da 1801 a 2640 kWh annui, e a circa 7 cts/kWh nell’ultimo scaglione, per consumi eccedenti i 2640 kWh annui.

La cifra che compare in bolletta accanto alla voce “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore” è quindi composta da una quota fissa intorno ai 7 euro e mezzo, più una quota consumo che al disotto dei 300 kWh non dovrebbe superare i 2 euro.

Per una valutazione rapida e approssimativa, si può dire che questa voce di spesa non dovrebbe superare i 10 euro complessivi per consumi bimestrali inferiori a 300 kWh, può arrivare intorno a 15 – 16 euro per consumi sui 500 kWh, e da lì in avanti bisogna aggiungere circa 7 euro per ogni 100 kWh consumati in più: 23 euro per 600 kWh, 30 euro per 700 kWh e così via.

Sono tutte cifre al netto dell’IVA, in base ai prezzi stabiliti dall’Autorità per l’Energia nel primo trimestre del 2016 per la tariffa D2 per uso domestico residente.

Vediamo invece i costi per la stessa voce di spesa nel caso di una tariffa D3 per uso domestico non  residente, supponendo sempre 3 kW di potenza massima disponibile. 

Qui la quota fissa annua totale sale a 84,38 euro (Quota fissa: 19,31 euro/anno + Quota potenza: 21,69 euro/kW * 3 kW = 65,07 euro/anno), pari a circa 14 euro al bimestre.

A questi va sommata la quota consumo, qui organizzata su due soli scaglioni, con un costo di circa 2,6 cts/kWh per i consumi fino a 1800 kWh all’anno, pari a circa 300 kWh nel bimestre, e circa 4,3 cts/kWh per i consumi eccedenti tale soglia.

Anche qui, volendo dare un criterio per una valutazione rapida, si può dire che la spesa per il trasporto e gestione del contatore dovrebbe essere compresa tra i 14 e i 22 euro per consumi bimestrali fino a 300 kW, e la cifra per i consumi superiori si può calcolare sommando 4,3 euro per ogni 100 kWh in più, vale a dire circa 26,3 euro per 400 kWh, 30,8 euro per 500 kWh e così via.

Sono naturalmente cifre approssimative che possono essere utili per renderci conto a colpo d’occhio se la nostra bolletta rientra più o meno nella norma o se c’è decisamente qualcosa che non va.

Va segnalato anche il fatto curioso che l’ultimo scaglione di consumo costa più caro per le utenze residenti in tariffa D2 (6,9 cts/kWh) che per le utenze non residenti in tariffa D3 (4,3 cts/kWh), provocando così quello strano fenomeno per cui quando si arriva a consumi davvero molto elevati la tariffa D3 risulta conveniente rispetto alla tariffa D2, di cui abbiamo già parlato in questo articolo: Quando la tariffa D2 per uso residente costa più della D3.

Per evitare equivoci, vogiamo infine precisare che le cifre indicate per la quota consumo non rappresentano il costo del kWh ma solo la componente relativa alla voce “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore“, a cui si aggiungono le componenti relative alla “Spesa per la materia energia” e la “Spesa per oneri di sistema“, oltre naturalmente alle imposte: IVA 10% e accise per la parte non esente.

Quando la tariffa D2 per uso residente costa più della D3

Sapevate che in base alle nuove tariffe del 2016, chi consuma oltre 6300 kWh all’anno paga di più con la tariffa D2 per residenti e 3 kW di potenza impegnata che con la tariffa D3 per non residenti e 4,5 kW di potenza impegnata?

Può sembrare assurdo ma è così: in altre parole, se la vostra bolletta bimestrale media con tariffa D2 per uso domestico residente con 3 kW di potenza impegnata supera i 270 euro, potrebbe convenirvi chiedere la tariffa per non residenti con 4,5 kW di potenza impegnata, paghereste di meno in bolletta!

In pratica, dato il profilo tipico con un terzo dei consumi in fascia oraria F1 ad alto costo e due terzi in fascia F23 a basso costo:

  • per un consumo bimestrale medio inferiore a 1050 kWh totali in bolletta (pari a 6300 kWh all’anno), ossia per una bolletta inferiore a 270 euro (alle tariffe del primo trimestre del 2016), la tariffa D2 per residenti risulta conveniente rispetto alla tariffa D3;
  • per un consumo di 1050 kWh le due bollette con le tariffe D2 e D3 si equivalgono e costano circa 270 euro;
  • per bollette superiori ai 270 euro, corrispondenti a un consumo che supera i 1050 kWh totali in bolletta, la tariffa D3 risulta conveniente rispetto alla tariffa D2.

Certo, i consumi così elevati non sono comuni, rimane però paradossale che la tariffa D2 che dovrebbe essere sempre vantaggiosa per due motivi, in quanto per uso residente e con una potenza impegnata inferiore (di 3 kW invece di 4,5 kW), possa risultare invece, in determinate circostanze, sia pure estreme, più cara della tariffa D3.

Anche perchè col crescere dei consumi la convenienza della tariffa D3, legata al minor costo del kWh dello scaglione più alto, può diventare significativa.

Per esempio:

  • per un consumo di 1200 kWh in bolletta (7200 kWh/anno) la bolletta con tariffa D2 costa 312 euro contro 304 della D3;
  • per 1400 kWh la bolletta D2 costa 356 euro contro 340 euro della D3;
  • per 1500 kWh la bolletta D2 costa 400 euro contro 376 euro della D3;

Qui ci fermiamo perchè si tratta di consumi davvero molto elevati, ma se qualcuno fosse interessato a confrontare cifre ancora più alte può utilizzare il nostro strumento online Verifica la bolletta Enel e verificare i costi per i diversi consumi nelle due tariffe

In ogni caso è chiaro che si tratta di consumi così elevati da interessare una percentuale davvero minima degli utenti serviti in regime di maggior tutela per uso residente, che per la stragrande maggioranza pagano bollette che non superano i 200 euro e comunque raramente arrivano ai 270 euro di media che rappresentano la soglia in cui le tariffe D2 e D3 si pareggiano.

Tuttavia è un fenomeno curioso, prodotto sicuramente dalla logica di fondo delle nuove tariffe del 2016, che tendono ad avere quote fisse più alte e prezzi per kWh più bassi specialmente negli ultimi scaglioni, in modo da penalizzare i consumi più bassi e favorire i consumi più elevati, o per meglio dire in modo da alleggerire la pressione sui consumi più elevati, modulata appunto dalla progressività del meccanismo a scaglioni, decisamente ridotta nel 2016 rispetto al 2015.

Un’impostazione di fondo che ha interessato entrambe le tariffe D2 e D3 ma in modo decisamente più accentuato la tariffa D3 per non residenti, dove il prezzo del Kwh dell’ultimo scaglione al netto delle imposte è sceso a 19,20 centesimi, risultando quindi nettamente inferiore al prezzo di 23,98 centesimi del corrispondente kWh dell’ultimo scaglione della tariffa D2 per residenti, così che oltre una certa soglia, come dicevamo, più aumentano i consumi e più la tariffa D3 per non residenti diventa conveniente rispetto alla tariffa D2 per residenti.

Trasporto e gestione del contatore nella bolletta elettrica

Voce di spesa trasporto e gestione del contatore in bollettaLa voce “Spesa trasporto e gestione del contatore“, al secondo posto nel riepilogo delle voci di spesa sotto il titolo “Sintesi degli importi fatturati“, si riferisce ai costi per il trasporto e la misurazione dell’energia elettrica ed è curioso che l’oggetto del trasporto, l’elettricità appunto, non sia indicato espressamente ma lasciato sottinteso in un’espressione che, in base alla pura costruzione sintattica e fuori dal contesto, potrebbe anche riferirsi al trasporto del contatore, cosa che non avrebbe senso.

Si tratta comunque della spesa per il trasporto [dell’energia elettrica] e la gestione del contatore, e si riferisce ai costi sostenuti per il trasporto dell’energia dal luogo dove viene prodotta, che può essere una centrale idroelettrica, eolica o altro, al domicilio del cliente fino all’uscita dei cavetti dal contatore, oltre ai costi relativi alla distribuzione e misurazione dell’elettricità erogata a ciascun punto di prelievo.

Corrisponde alla voce definita “Tariffa di trasporto distribuzione e misura” nel documento 201/2015/R/COM dell’Autorità per l’Energia, dove viene riferita “…ai costi sostenuti per trasportare e distribuire l’energia elettrica sulla rete…., per gestire e leggere i contatori e per gestire i dati delle letture

L’idea di sostituire la denominazione originale “Trasporto distribuzione e misura” con quella attualmente usata “Trasporto e gestione del contatore” risponde probabilmente al tentativo di renderla più comprensibile all’utente attraverso un oggetto a lui famigliare, il contatore appunto, a significare la complessa attività di misurazione dell’energia erogata. In realtà, almeno a giudicare dalle segnalazioni dei nostri lettori, questa scelta sembra aver generato ulteriore confusione.

Aggregazione voci di spesa nella bolletta 2016

Per farcene una rappresentazione concreta, possiamo pensarli come i costi di realizzazione e manutenzione della struttura formata dalla rete di cavi, tralicci e cabine che consentono all’energia di viaggiare dai luoghi dove viene prodotta fino a casa nostra. Quelli che fino al 2015 venivano appunto indicati come costi di “Trasporto, distribuzione e misura” e rientravano nella voce più generale “Servizi di rete“, ora abolita dalla nuova normativa in vigore dal 2016 e sostituita dalle due voci “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore” e “Spesa per oneri di sistema“, come si vede nella tabella a lato.

In pratica, volendo fare un parallelo con l’acquisto di merce, questa voce di spesa corrisponde in qualche modo alle spese di spedizione che vengono aggiunte in fattura per l’acquisto di un bene che ci viene spedito a casa, ossia le spese per la consegna (con la differenza che in questo caso le spese di trasporto prevedono una parte fissa da pagare in ogni caso anche se non si utilizza neppure un kWh).

Infatti è proprio questa la definizione che troviamo nella guida alla lettura presente sul sito dell’Autorità per l’Energia: “la Spesa per il trasporto e la gestione del contatore… …Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia elettrica.“, dove naturalmente il verbo chiave è “consegnare“, che distingue tale voce dalla spesa per la materia energia, definita invece come “gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale.“.

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore copre dunque i costi necessari per consegnare, laddove la Spesa per la materia energia copre i costi necessari per fornire, l’energia elettrica. Lasciamo da parte una certa ambiguità del verbo fornire, che tratteremo semmai a proposito della materia energia, in ogni caso sul verbo consegnare non ci sono dubbi ed è abbastanza chiaro cosa s’intende.

Questa coppia di definizioni ci fornisce però un’altra importante informazione: la materia energia fa riferimento ad attività svolte dal venditore (per fornire), mentre la spesa per il trasporto e la gestione del contatore si riferisce ad attività che consentono ai venditori (di consegnare), e quindi in quest’ultimo caso non si tratta di attività svolte direttamente dai venditori.

Infatti le attività di trasporto e gestione del contatore non sono svolte dai venditori ma da altri soggetti, detti distributori, che le fatturano ai venditori in base alle condizioni stabilite dall’Autorità per l’Energia, e questi ultimi, ossia gli operatori che forniscono energia sul mercato libero o in maggior tutela, le fatturano a loro volta al cliente finale alle stesse tariffe, come specificato nelle CGF (Condizioni Generali della Fornitura).

Questa circostanza è importante nel rapporto tra il cliente e il venditore di energia sul mercato libero, perchè determina il fatto che i prezzi pubblicizzati siano di norma riferiti solo a quella parte che rientra nella discrezionalità del venditore, ossia la materia energia, con l’esclusione di altri costi predeterminati come il trasporto e la gestione del contatore, tanto che nelle offerte si legge spesso, accanto al prezzo proposto in cts/kWh, un’espressione del tipo: “Il prezzo si riferisce alla sola componente energia“.

Ciò significa che, se per esempio l’offerta dell’operatore sul mercato libero pubblicizza un prezzo di 7,20 cts/kWh, il costo che pagheremo in bolletta per un kWh sarà formato da tale cifra più un ulteriore prezzo a copertura delle spese di trasporto e gestione del contatore (oltre a oneri di sistema e imposte), che non viene indicato nell’offerta perchè si tratta di un costo stabilito dall’Autorità dell’Energia ma che deve comunque essere pagato dal cliente finale nella sua bolletta.

Quando valutiamo la convenienza e l’eventuale risparmio che ci potrebbe portare un’offerta sul mercato libero basata su un certo prezzo per kWh, dobbiamo quindi tenere presente che quel prezzo, generalmente espresso in cts/kWh, rappresenta solo una parte del prezzo per kWh che pagheremo effettivamente in bolletta, a cui bisogna aggiungere gli altri costi che di norma non sono pubblicizzati direttamente nell’offerta ma compaiono solo nelle Condizioni Generali della Fornitura (le CGF), tra cui appunto i costi per il trasporto e la gestione del contatore.