PE e PED, il Prezzo al Kwh dell’energia elettrica sul mercato libero

Il PE (Prezzo Energia) è la componente di prezzo del kWh che viene generalmente indicata nella pubblicità delle offerte di energia elettrica sul mercato libero, perciò è importante avere ben chiaro il suo significato al momento di fare una scelta.

Per esempio, un noto gestore propone un’offerta bioraria a 0,0180 €/kWh in una fascia oraria e 0,0750 €/kWh nell’altra, specificando che “Il prezzo si riferisce alla sola componente energia“. Questo vuol dire che i prezzi indicati rappresentano il corrispettivo PE, ossia che coprono solo le componenti di prezzo PE (Prezzo Energia). 

Il cosiddetto PED (Prezzo Energia e Dispacciamento), rappresenta invece la somma del PE (Prezzo Energia) + PD (Prezzo Dispacciamento), ma in generale i prezzi indicati dai gestori nelle offerte rappresentano il solo PE (Prezzo Energia).

In ogni caso è bene sapere che queste non sono le uniche componenti di prezzo che dovremo pagare per il nostro kWh consumato. Alla fine il prezzo realmente pagato includerà anche altre componenti di prezzo, legate alle voci di spesa Trasporto e Gestione del Contatore, e Oneri di Sistema, che faranno lievitare il costo del kWh consumato a oltre il doppio del PE.

Dev’essere chiaro che il corrispettivo PE, ossia il prezzo indicato nelle offerte di mercato libero, rappresenta solo una componente del prezzo del kWh, che spesso non arriva neppure a coprire il 50% del prezzo finale (senza considerare quote fisse e imposte).

E allora perchè è così importante, perchè viene usata proprio questa particolare componente per pubblicizzare le offerte di energia elettrica?

La risposta è semplice: perchè il corrispettivo PE è l’unica componente di prezzo stabilita dal venditore a sua discrezione, che può quindi essere differente tra i diversi gestori. Le altre componenti, che pure incidono spesso per oltre il 50% sul prezzo totale, sono stabilite a priori dall’Autorità per l’Energia e sono uguali per tutti i gestori, sia di libero mercato che in maggior tutela. Si tratta infatti di componenti che non hanno a che fare con l’attività del venditore ma attengono alla distribuzione dell’energia (la Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore) o a interessi generali come gli incentivi al fotovoltaico e altre fonti rinnovabili (la Spesa per Oneri di Sistema).

Come si è visto, i prezzi (PE) indicati nelle offerte di mercato libero non ci chiariscono da soli quanto ci costerà realmente il nostro kWh, ma sono utili per confrontare le varie offerte tra loro, dato che rappresentano l’unica parte variabile del prezzo totale. Gli utenti in regime di maggior tutela possono confrontare i prezzi delle offerte di mercato libero con il PE stabilito per la maggior tutela, che nel primo trimestre del 2017 è di 0,050330 €/kWh per una fascia oraria e 0,058470 €/kWh per l’altra (in centesimi: 5,033 cts/kWh e 5,847 cts/kWh).

Se invece volete sapere il costo reale e vedere in concreto come sarebbe la vostra bolletta in base ai prezzi di una certa offerta di mercato libero, potete utilizzare il Confronta bollette sul mercato libero, il nostro esclusivo strumento online che vi dice quanto vi costerebbe la vostra bolletta, con i vostri consumi, in base alle diverse offerte sul mercato libero, ovvero in base ai diversi PE che vi vengono proposti.

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Tutela Simile: cosa vuol dire e a chi conviene.

A partire dal 1 Gennaio 2017, gli utenti domestici (e le piccole imprese) in regime di maggior tutela possono accedere alla cosiddetta “Tutela Simile”, perciò ci sembra utile fare un po’ di chiarezza sul significato di questa espressione, rispondendo agli interrogativi che naturalmente solleva nei consumatori di energia elettrica.

Cos’è la “Tutela simile”?

La prima domanda che si pone chi sente questa espressione per la prima volta riguarda ovviamente il suo significato. Ebbene, può sembrare strano ma la cosiddetta “Tutela Simile” non è altro che il nome di una particolare offerta di energia elettrica sul mercato libero.

In effetti il nome originale completo adottato dall’Autorità per l’Energia sarebbe “Tutela simile al mercato libero” e dovrebbe rappresentare una transizione dolce tra maggior tutela e mercato libero. Una sorta di navetta per traghettare gli utenti attualmente in regime di maggior tutela, che rappresentano ancora oltre i due terzi delle utenze domestiche, verso il mercato libero.

In realtà è bene sapere che appena messo piede sul traghetto siamo già sull’altra riva: l’adesione all’offerta Tutela Simile costituisce infatti in se stessa il passaggio dalla Maggior Tutela al Mercato Libero.

I prezzi in Tutela Simile sono davvero uguali ai prezzi in Maggior Tutela? 

Nella presentazione della Tutela Simile a cura dell’Autorità per l’Energia (cliccare sull’immagine per ingrandire) si legge che le condizioni economiche sarebbero “uguali al servizio Maggior Tutela ma scontate (bonus una tantum offerto)“,

Ci spiace ma dobbiamo segnalare ai nostri lettori che non è esatto! Il contratto in Tutela Simile prevede in realtà un costo aggiuntivo di 0,18 cts/kWh, il cosiddetto “corrispettivo PCR“, da pagare in più rispetto al servizio di maggior tutela. Non è una cifra molto elevata ma a nostro parere sarebbe stato meglio specificarlo.

In pratica, per l’utente medio con un consumo di 500 kWh al bimestre e una bolletta sui 90 euro, questo corrispettivo comporta un maggior costo in bolletta di circa 1 euro al bimestre, che non sarà molto ma rappresenta comunque un aumento di oltre l’1% e circa 6 euro su base annua.

Un aumento che diventa ancora più significativo per gli utenti dai consumi elevati: per esempio chi consuma sui 1200 kWh al bimestre paga in più per il corrispettivo PCR circa 15 euro all’anno, cifra che in certi casi supera l’incentivo del bonus offerto dal gestore. Per queste tipologie di utenti, passare alla Tutela Simile potrebbe essere una scelta svantaggiosa in partenza, a loro insaputa, se ignorano l’esistenza di questo corrispettivo.

Nella maggior parte dei casi l’incentivo del Bonus comunque supera ampiamente il maggior costo del corrispettivo PCR, come si vedrà.

Cosa distingue la Tutela Simile dalle altre offerte di mercato libero?

Pur essendo un”offerta di energia elettrica sul mercato libero, la Tutela Simile è regolamentata sotto i seguenti aspetti:

1) Gli utenti a cui si rivolge;

2) La durata limitata;

3) I prezzi praticati;

4) Il Bonus d’ingresso:

5) Le modalità di adesione

Li esaminiamo di seguito punto per punto:

1) A chi è rivolta la Tutela Simile? Quali utenti possono aderirvi?

Solo gli utenti che hanno una fornitura di elettricità in regime di maggior tutela o che presentano i requisiti per ottenerne una nuova, possono sottoscrivere un’offerta in Tutela Simile. Sono invece escluse le utenze che hanno già un contratto in regime di mercato libero.

2) Quanto dura il contratto di fornitura in Tutela Simile?

La durata dell’offerta è fissa e limitata a un anno esatto, non rinnovabile.

3) Quali prezzi per kWh sono applicati?

Sono applicati gli stessi prezzi del regime di maggior tutela, maggiorati del corrispettivo PCR di 0,18 cts/kWh.

Per tutta la durata del contratto, ossia per un anno, il gestore di mercato libero si impegna a praticare i prezzi stabiliti trimestralmente dall’Autorità per l’Energia per gli utenti in regime di Maggior Tutela, sia per il costo dei kWh consumati (maggiorato del corrispettivo PCR) che per le quote fisse.

In pratica, a parte la prima bolletta che gode del Bonus di cui al prossimo punto, le bollette in Tutela Simile dovrebbero essere sostanzialmente simili, tranne per un aumento di circa 1% dovuto al corrispettivo PCR, alle bollette in regime di Maggior Tutela; in caso di dubbio è possibile controllarle col nostro Simulatore di Bollette in Maggior Tutela, che quindi può essere utilizzato anche per calcolare le bollette in Tutela Simile, avendo l’accortezza di aggiungere al totale da pagare il corrispettivo PCR, pari al totale dei kWh moltiplicato per 0,0018 euro, a cui va aggiunto ancora il 10% di IVA.

4) Qual è la convenienza per l’utente? (il Bonus)

Come abbiamo visto, l’offerta Tutela Simile consiste sostanzialmente nella fornitura di energia elettrica a prezzi simili alla maggior tutela per la durata prefissata di un anno, quindi è naturale chiedersi: perchè mai l’utente in regime di maggior tutela dovrebbe passare a un operatore sul mercato libero, se dovrà pagare gli stessi prezzi che pagherebbe comunque restando col vecchio gestore (e anzi l’1% in più di corrispettivo PCR)?

La risposta è semplice e univoca: per fruire del cosiddetto Bonus (Una Tantum). Infatti ogni gestore ammesso alla Tutela Simile stabilisce una cifra una tantum, a sua discrezione, offerta come bonus d’ingresso ai nuovi clienti, che verrà scalata dalla prima bolletta. Dal punto di vista strettamente economico, la convenienza dell’utente a passare in Tutela Simile risiede tutta in questo Bonus.

Di che cifre stiamo parlando? I gestori ammessi offrono Bonus variabili dai 10€ di Sinergas ai 115€ di Engie; comunque gli importi dei Bonus di tutti i gestori sono facilmente consultabili sul sito dedicato, come vedremo al punto successivo.

5) Come si fa per sottoscrivere un’offerta di Tutela Simile?

E’ prevista un’unica modalità di adesione: via web attraverso il Portale Tutela Simile, peraltro molto semplice.

Sullo stesso portale compare l’elenco dei 28 Gestori ammessi, visibile per esempio alla pagina Offerte Tutela Simile Utenti Domestici, corredato dagli importi dei rispettivi Bonus e dai contratti con le condizioni specifiche della fornitura, scaricabili in formato pdf cliccando sul tasto [Dettaglio].

Per aderire all’offerta di uno dei gestori basterà cliccare sul corrispondente tasto [Aderisci], fornire i dati richiesti e confermare.

Quali sono i costi per passare dalla Maggior Tutela alla Tutela Simile?

Il passaggio non comporta alcun costo aggiuntivo, a parte eventuali depositi cauzionali (ed eventuali imposte di bollo, che comunque non sono previste per gli utenti domestici).

Cosa accade dopo un anno, al termine del contratto?

Trascorso il periodo di un anno in Tutela Simile, il contratto scade e l’utente non ha nessun obbligo residuo verso il gestore: se vorrà potrà chiedere il ritorno al regime di maggior tutela o il passaggio ad altro gestore sul mercato libero senza alcun costo aggiuntivo, o naturalmente potrà mantenere la fornitura con lo stesso gestore passando a un’altra delle sue offerte sul mercato libero.

Chi invece vorrà recedere dalla Tutela Simile prima che sia trascorso un anno, potrà farlo ma dovrà restituire la parte di bonus corrispondente al periodo mancante per completarlo.

Fino a quando sarà possibile aderire a un’offerta in Tutela Simile?

L’Autorità per l’Energia ha stabilito che il Portale sarà attivo: “a partire dall’1 gennaio 2017 e sino al superamento del servizio di maggior tutela e comunque non oltre il 30 giugno 2018.”. Poichè sembra improbabile il superamento del servizio di maggior tutela prima di questa data, si può considerare il 30 giugno 2018 come termine ultimo in cui sarà possibile sottoscrivere un’offerta.

Fino a tale data il Portale dovrebbe restare attivo e garantire quindi la possibilità di aderire via web a una delle varie offerte in Tutela Simile, a meno che prima si esaurisca il numero massimo di offerte messe a disposizione da ciascun gestore.

Al momento dell’ammissione, ognuno dei 28 gestori ammessi ha infatti indicato il numero massimo di adesioni che è disposto a soddisfare, come stabilito dal regolamento che recita: “Ciascun fornitore, nell’ambito della procedura di ammissione, ha la facoltà di comunicare il numero massimo di punti di prelievo che è disposto a servire nell’ambito della Tutela SIMILE .”.

Per questa ragione, nell’elenco presente sul Portale, oltre all’importo del Bonus di ciascun gestore compare anche il numero residuo di offerte ancora disponibili al momento della consultazione: un numero che viene aggiornato costantemente riducendosi di uno a ogni nuova offerta sottoscritta.

Per il momento, quando siamo al 31 Gennaio 2017, le offerte disponibili non sembrano minacciare di esaurirsi presto, e forse neanche mai. In ogni caso, se state pensando di sottoscrivere un’offerta in Tutela Simile con un certo gestore, non sarà male tenere d’occhio il suo numero di offerte ancora disponibili.

In Conclusione

Nel suo complesso, la Tutela Simile dovrebbe essere un’operazione a somma positiva, per mutuare il linguaggio della teoria dei giochi. Dovrebbe cioè risultare vantaggiosa per tutte le parti in gioco: per gli utenti, che pagano la prima bolletta scontata del bonus, e per i gestori, che hanno così la possibilità di acquisire nuovi clienti. Naturalmente, gli utenti dovrebbero poter disporre di tutte le informazioni utili a valutare correttamente i pro e i contro, compreso l’impatto del corrispettivo PCR (pari, come si è detto, a circa l’1%).

D’altra parte l’istituto della Tutela Simile non fruisce di alcuna specifica sovvenzione pubblica, sono infatti gli stessi gestori a farsi carico dell’incentivo rappresentato dal Bonus. L’unico intervento dell’Autorità per l’Energia, coordinato con l’Acquirente Unico, consiste nella regolamentazione e monitoraggio delle offerte, oltre alla gestione del Portale.

Se avete dubbi e/o segnalazioni sull’argomento, lasciate pure un commento in fondo all’articolo, saremo lieti di approfondire eventuali altri interrogativi.

La Spesa per la Materia Energia nella bolletta elettrica

La “Spesa per la Materia Energia” è la prima voce di spesa che troviamo in bolletta nella sezione “Sintesi degli Importi Fatturati”, così definita nella guida alla lettura della bolletta pubblicata dall’Autorità per l’Energia: “La Spesa per la Materia Energia comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale.“.

Per capirne meglio il significato e le implicazioni, conviene metterla a confronto con la definizione della seconda voce, la Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore, che invece “Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia elettrica

L’elemento principale che distingue le due definizioni è l’uso di due verbi diversi: la voce Materia Energia si riferisce alle attività svolte per fornire l’energia, mentre la voce Trasporto si riferisce alle attività svolte per consegnare l’energia.

Si potrebbe obiettare che in italiano il verbo fornire include anche la consegna (in genere, se diciamo di aver fornito una cosa a qualcuno intendiamo dire che gliel’abbiamo anche consegnata), perciò la definizione sarebbe probabilmente più chiara se fosse esplicita su questo punto, dicendo per esempio che la spesa per la Materia Energia “Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica, con l’esclusione delle attività che consentono di consegnarla al cliente finale.”.

Ma c’è un’altra differenza tra le due definizioni: la voce Materia Energia riguarda infatti le attività svolte dal venditore per fornire… mentre la voce Trasporto e Gestione del Contatore riguarda le attività che consentono ai venditori di consegnare… , il che suggerisce che le attività per la consegna dell’energia non siano svolte dal venditore, ossia dalla società con cui il cliente finale ha stipulato il contratto, ma da altri soggetti. E infatti è così: tali attività, che abbiamo descritto in dettagli nell’articolo Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore sono svolte dal distributore, che le fattura al venditore, che a sua volta le fattura al cliente finale.

E’ una differenza che ha risvolti importanti sul piano pratico, perchè limita la discrezionalità del venditore sul mercato libero ai soli prezzi della Materia Energia, mentre i prezzi relativi alla voce Trasporto e Gestione del Contatore, che non sono riferibili ad attività svolte dal venditore, sono stabiliti dall’Autorità per l’Energia e sono uguali per tutti i gestori.

Alla luce di queste osservazioni, sarebbe probabilmente più utile alla comprensione una definizione unica per le prime due voci di spesa, che chiarisca immediatamente le differenze sostanziali, come potrebbe essere per esempio: La Spesa per la Materia Energia comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale, con l’esclusione delle attività necessarie per consegnare l’energia, che sono svolte dal distributore e fatturate invece sotto la voce Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore in base alle tariffe stabilite con cadenza trimestrale dall’Autorità per l’Energia.

Tolte le spese di trasporto, data anche la denominazione di “Materia Energia”, si potrebbe pensare che tale voce si riferisca ai soli costi di produzione dell’energia ma così non è, perchè include anche i costi di commercializzazione come pubblicità, servizio clienti e altro.

Non sappiamo come sia nata la scelta di chiamarla “Spesa per la Materia Energia” ma probabilmente se si chiamasse invece “Spesa per la Produzione e Commercializzazione dell’Energia”, o qualcosa di simile, sarebbe tutto più chiaro (e lo sarebbe anche di più se la seconda voce fosse chiamata “Spesa per il Trasporto e la Distribuzione dell’Energia Elettrica”)

In dettaglio, la componente relativa alla commercializzazione è detta PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) e prevede solo una quota fissa annuale che nel 2017 (rettificata dalla componente DispBT di compensazione) ammonta a circa 34 euro all’anno, pari a circa 5,7 euro più Iva nella bolletta bimestrale.

Le componenti riferibili alla produzione dell’energia sono due e si applicano invece sui kWh consumati: la componente PE (Prezzo Energia) che corrisponde al costo per l’acquisto dell’energia elettrica che viene poi rivenduta ai clienti finali, e la componente PD (Prezzo Dispacciamento) relativa ai costi necessari per garantire in ogni momento l’equilibrio tra l’energia immessa in rete e l’energia prelevata per i consumi. La somma di queste due componenti viene a volte indicata con la sigla PED (Prezzo Energia e Dispacciamento). Nel I Trimestre del 2017 il prezzo della componente PE in fascia unica è di 5,316 cts/kWh, che sommati a 1,253 cts/kWh della componente PD formano un prezzo PED di 6,569 cts/kWh (Iva esclusa).

Queste sigle sono importanti, specialmente PE e PED, perchè le tariffe offerte sul mercato libero si riferiscono generalmente a queste sole componenti, anche quando non ne fanno esplicita menzione.

Le ultime due componenti della voce “Materia Energia”, di minore importanza, servono sostanzialmente per compensare ed equilibrare i prezzi delle prime tre: sono le componenti PPE (Prezzo Perequazione Energia) e DispBT.

Queste suddivisioni possono sembrare un po’ complicate ma è opportuno che il consumatore ne sia consapevole quando valuta le offerte che gli vengono proposte sul mercato libero, che generalmente indicano solo il prezzo per kWh della componente energia PE (o PED, e già questa differenza vale oltre un centesimo per kWh).

Il prezzo per kWh indicato nell’offerta va infatti confrontato col prezzo della sola componente corrispondente della voce Materia Energia, tenendo presente il fatto che le altre componenti, così come le altre voci di spesa (Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore e Spesa per Oneri di Sistema) saranno comunque fatturate in bolletta.

Oneri di Sistema nella bolletta Enel Elettricità

Per informazioni più specifiche sulla quota fissa di 135€/anno (11,25€ mensili, 22,50€ in bolletta) introdotta nel 2017 a carico degli utenti domestici non residenti, consultare: Bolletta non residente 2017: quanto aumenta realmente.

La voce “Spesa per Oneri di Sistema” è la terza delle tre voci di spesa principali, dopo Spesa per la Materia Energia e Spesa per il Trasporto e la Gestione del Contatore, che siamo ormai abituati a trovare nella prima pagina della bolletta Enel per l’elettricità (nella versione 2.0 utilizzata a partire dal 1 Gennaio 2016).

Poichè rappresenta una parte consistente del totale in bolletta, è naturale per l’utente chiedersi cosa vuol dire Oneri di Sistema, cosa significa in concreto questa voce, quanto e come incide sul totale da pagare, a che tipo di costi si riferisce e in definitiva dove vanno a finire i soldi pagati. Cercheremo di rispondere a queste domande nel modo più chiaro possibile (in caso di dubbi, osservazioni o domande, lasciate pure un commento in fondo all’articolo, saremo lieti di approfondire).

Prima di tutto è bene sapere che i costi degli Oneri di Sistema sono stabiliti con cadenza trimestrale dall’Autorità per l’Energia e valgono sia per gli utenti in regime di maggior tutela che per quelli sul mercato libero. Non rientrano quindi nella discrezionalità riservata al mercato libero e a parità di condizioni e consumi dovrebbero risultare uguali nelle diverse bollette.

Detto questo, vediamo quanto incide la spesa per oneri di sistema sul totale della bolletta per l’energia elettrica. Nel caso tipico dell’utente domestico residente in regime di maggior tutela, che consuma circa 450 kWh al bimestre e paga una bolletta intorno agli 80€ – 85€, la spesa per oneri di sistema ammonta a circa 17€ – 18€ più Iva, e incide quindi per una percentuale di circa il 22% del totale, poco meno di un quarto.

L’utente domestico non residente, per lo stesso consumo bimestrale di 450 kWh paga invece un totale in bolletta di 115€ – 120€, di cui circa 40€ (più iva) per gli oneri di sistema, che incidono così per una quota ben superiore, intorno al 38%, oltre un terzo del totale da pagare.

Questa differenza dipende dal fatto che a partire dal 2017 gli utenti domestici non residenti pagano una quota fissa per Oneri di Sistema di 135€ all’anno (di cui abbiamo parlato specificamente nell’articolo Tariffe 2017: novità nei prezzi per uso non residente), che invece non è prevista per gli utenti residenti. A parità di consumi, gli Oneri di Sistema degli utenti non residenti sono quindi più cari di 11,25€ (più Iva) per ogni mese fatturato, rispetto all’equivalente bolletta dell’utente residente.

Gli introiti derivati dalla quota fissa di 135€ a carico dei soli utenti non residenti sono interamente destinati ai cosiddetti “Incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate”. Chiariremo più avanti le varie destinazioni delle somme pagate per gli Oneri di Sistema ma per chi ama andare subito al nocciolo della questione possiamo anticipare che la maggior parte dell’importo di questa voce (oltre il 75%) va proprio a sovvenzionare le fonti di energia rinnovabili, principalmente il fotovoltaico.

Percentuali minori vanno poi all’industria e allo smaltimento del vecchio nucleare, fino agli aiuti per gli utenti disagiati, secondo criteri che sembrano avvicinarsi più alla logica di un’imposizione fiscale piuttosto che a veri costi d’impresa, come si vedrà.

Comunque non sono costi nuovi: fino al 2015 i costi inclusi in questa voce rientravano nella voce più generale “Spesa per Servizi di Rete“, che con la Bolletta 2.0 in vigore dal 1 Gennaio 2016 è stata scorporata nelle due voci “Spesa per Oneri di Sistema“, in esame qui, e “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore” di cui abbiamo parlato nell’articolo Trasporto e gestione del contatore nella bolletta elettrica).

Perciò, anche se la voce Oneri di Sistema è relativamente nuova perchè compare in bolletta solo dal 2016, in realtà le componenti di costo che rappresenta c’erano anche prima, aggregate sotto la voce Servizi di Rete, e lo stesso discorso vale per la voce Trasporto e la gestione del contatore: queste voci non rappresentano costi nuovi ma semplicemente nuove denominazioni di costi che fino al 2015 rientravano sotto un’altra voce. Crediamo opportuno precisarlo perchè alcuni utenti si sono mostrati disorientati e a volte anche irritati per la presenza in bolletta di due nuove voci non immediatamente decifrabili che spesso rappresentano insieme oltre metà del totale, ma si tratta solo di una nuova aggregazione delle stesse componenti di costo che c’erano anche prima come Servizi di Rete.

Ecco in dettaglio le singole componenti di costo che sommate tra loro vanno a costituire l’importo della voce “Spesa per Oneri di Sistema“, con le rispettive percentuali calcolate in base ai prezzi per kWh del primo Trimestre 2017 (nello scaglione superiore). Sono in numero di nove:

  • 77,0% Incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (componente A3)
  • 12,5% Agevolazioni alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia (Ae)
  • 4,1% Promozione dell’efficienza energetica negli usi finali (UC7)
  • 2,7% Oneri Nucleari (Decommissioning nucleare) (A2)
  • 1% Compensazioni per le imprese elettriche minori (UC4)
  • 1% Sostegno alla ricerca di sistema (A5)
  • 0,8% Agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario (A4)
  • 0,6% Oneri per il bonus elettrico (As)
  • 0,3% Compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari (MCT)

Esaminiamo le più importanti in ordine di grandezza, a partire dalla componente A3 (Incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate) che fa la parte del leone in quanto assorbe il 77% del totale, vale a dire che per ogni ogni euro pagato per oneri di sistema, 77 centesimi sono destinati a incentivi per le fonti rinnovabili e assimilate.

La componente A3 è descritta in questi termini dall’Autorità per l’Energia:

….finanzia sia l’incentivazione del fotovoltaico sia il sistema del Cip 6, che incentiva le fonti rinnovabili e assimilate (impianti alimentati da combustibili fossili e da combustibili di processo quali scarti di raffineria etc.

Scopriamo così che la parola “assimilate” nell’espressione Incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate, si riferisce anche alle centrali a carbone e agli inceneritori di rifiuti, come stabilito appunto dal Cip 6, una delibera del Comitato Interministeriale Prezzi del 1992.

La seconda in ordine di grandezza è la componente Ae (Agevolazioni alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia), che preleva altri 12 centesimi e mezzo dal nostro euro pagato per oneri di sistema. Si tratta di una novità del 2017, perchè nel 2016 la somma destinata a tale componente era pari a zero.

Comunque, la componente Ae (Agevolazioni alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia) è destinata:

….a finanziare le agevolazioni alle imprese manifatturiere con elevati consumi di energia elettrica prevista dall’art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

In pratica rappresenta un contributo offerto alle industrie che consumano più energia elettrica.

Segue a distanza la componente UC7 (Promozione dell’efficienza energetica negli usi finali), che assorbe altri 4,1 centesimi ed è destinata:

….alla copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali….

Chi fosse interessato ad approfondire il significato delle singole componenti può trovare le rispettive definizioni complete sul sito dell’Autorità per l’Energia alla pagina Gli oneri generali di sistema, qui tratteremo ancora la quarta voce in ordine di grandezza, ossia la componente A2 (Decommissioning nucleare, ovvero Oneri Nucleari), che assorbe il 2,7% degli Oneri di sistema, destinata

….alla copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse (Latina, Caorso, Trino Vercellese, Garigliano), alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, svolte dalla società Sogin. Secondo quanto previsto dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, una parte del gettito della componente A2, pari a circa 100 milioni l’anno, viene destinato al bilancio dello Stato.

Il fatto che questa componente sia almeno in parte destinata al bilancio dello Stato potrebbe suggerire che si tratti in realtà di una tassa, e a pensarci bene si potrebbe sollevare lo stesso dubbio sulla vera natura dell’intera voce “Oneri di Sistema”.

In effetti, le componenti della voce Oneri di Sistema non sembrano rispondere a costi direttamente legati alla produzione o al trasporto dell’energia che arriva nelle nostre case, ma ad altri principi ed esigenze di valore più generale che attengono allo sviluppo e al benessere sociale, come dimostra in particolare il cosiddetto Bonus elettrico destinato ai clienti domestici in stato di disagio fisico o economico (la componente As, a cui va appena lo 0,6%, neppure un centesimo del nostro euro).

In sintesi, mentre le voci di spesa “Materia Energia” e “Trasporto e Gestione del Contatore” si riferiscono a costi sostenuti necessariamente per consentire l’erogazione del servizio, quel genere di costi che qualsiasi impresa commerciale dovrebbe comunque imputare al cliente finale se non vuole andare in perdita, la voce Oneri di Sistema aggrega costi di natura diversa, più simili a imposte vere e proprie in quanto destinati ad attività che non sono collegate direttamente al servizio fornito al cliente ma rivolte piuttosto all’interesse generale della collettività (o almeno si spera).

Ricalcolo bollette Enel per variazione da residente a non residente

Alcuni lettori ci segnalano ricalcoli in bolletta per variazione da tariffa residente a tariffa non residente sulla fatturazione di anni precedenti.

Poichè riguarda generalmente la fatturazione di diversi anni, questo tipo di ricalcolo genera spesso una cifra a conguaglio molto superiore al valore della bolletta media, destando preoccupazione nell’utente e sollevando interrogativi ai quali cercheremo di rispondere.

La rettifica può essere dovuta a un errore del gestore o del cliente, come per esempio quando emerga che lo stesso utente aveva due o più contratti per uso residente, o comunque che una determinata utenza non aveva titolo per essere considerata di “uso domestico residente”. In pratica, il gestore sostiene di aver applicato la tariffa residente, più vantaggiosa, quando in realtà avrebbe dovuto applicare la tariffa non residente, quindi ricalcola a un costo maggiore le bollette del periodo interessato e chiede il conguaglio al cliente.

Gli aspetti principali da considerare riguardano: la legittimità della richiesta, la corretta informazione in bolletta, la correttezza del ricalcolo, i termini di prescrizione, l’eventuale rateizzazione, le modalità di reclamo e i rischi in caso di mancato pagamento della bolletta.

Di seguito li tratteremo tutti, punto per punto. 

– La legittimità della richiesta di conguaglio

Prima di tutto, occorre controllare se le bollette oggetto del ricalcolo applicavano effettivamente tariffe “per uso domestico residente” (si può verificare nella sezione “Dati della fornitura” nella prima pagina delle bollette oggetto di ricalcolo) sui consumi di un periodo durante il quale l’utenza in questione era nei fatti da considerarsi non residente.

– La corretta informazione in bolletta

L’art. 6.4 della Delibera 16 ottobre 2014 501/2014/R/com dell’Autorità per l’Energia (BOLLETTA 2.0: CRITERI PER LA TRASPARENZA DELLE BOLLETTE PER I CONSUMI DI ELETTRICITÀ E/O DI GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI RETI URBANE) stabilisce le modalità con cui i ricalcoli devono essere riportati in bolletta:

6.4 Nel caso di ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo applicate, nelle bollette in cui avvengono tali ricalcoli deve essere inserito:

a) il periodo di riferimento del ricalcolo, indicando la lettura iniziale e finale nonché il consumo risultante;

b) il motivo del ricalcolo, indicando uno o più delle seguenti motivazioni:

i. ricalcolo in virtù di una specifica norma contrattuale;
ii. ricalcolo per errore nel sistema di fatturazione;
iii. ricalcolo per altre motivazioni, da specificare a cura del venditore;

c) gli importi oggetto del ricalcolo, indicando l’importo in euro da addebitare o
accreditare al cliente finale.

Queste sono le informazioni minime che dovrebbero comparire nella bolletta con il ricalcolo, e che comunque il cliente ha diritto di avere. Per saperne di più sugli importi oggetto del ricalcolo è anche possibile chiedere al gestore il dettaglio della bolletta (e del ricalcolo), ai sensi della Delibera del 30 aprile 2015 dell’Autorità per l’Energia (201/2015/R/com Aeeg), dove si legge:

… ulteriori informazioni relative a quantità e prezzi unitari applicati ai fini della fatturazione (elementi di dettaglio), che devono essere messe a disposizione dei clienti del servizio elettrico e del gas naturale su richiesta, se serviti in regime di tutela, o secondo le modalità previste dal contratto, se serviti a condizioni di mercato.

…. Gli elementi di dettaglio, che i clienti serviti nei regimi di tutela possono ricevere contestualmente alla bolletta se ne fanno richiesta al proprio venditore e comunque, anche in assenza di richiesta, in caso di reclamo o richiesta di informazioni inerente la fatturazione o in caso di richiesta rettifica di fatturazione, contengono le informazioni relative al calcolo degli importi fatturati, con l’indicazione dei prezzi unitari applicati per ogni voce di spesa (non presenti nella bolletta) e delle relative quantità.

Segnaliamo che la richiesta di ricevere il dettaglio della bolletta, invece della normale bolletta di sintesi, vale anche per le bollette successive, per cui una volta richiesta si dovrebbe poi ricevere sempre la bolletta di dettaglio.

Va anche sottolineato che i contratti di fornitura sul mercato libero potrebbero prevedere modalità diverse.

– La correttezza del ricalcolo

A partire dal 1 Gennaio 2017 la differenza tra tariffa residente e tariffa non residente è diventata molto semplice: i non residenti pagano 135 euro all’anno (iva esclusa) in più dei residenti, e questo renderà facile verificare la correttezza dei prossimi ricalcoli su periodi nel 2017.
Purtroppo, fino al 2016 le differenze di prezzo tra tariffa residente e non residente riguardavano anche i consumi ed erano più complicate, perciò non è possibile fornire indicazioni altrettanto precise sui ricalcoli precedenti.
Per dare almeno un ordine di grandezza, sia pure con ampio margine di errore, si può considerare verosimile una cifra a conguaglio compresa tra 100 e 150 euro all’anno per gli utenti che pagavano una bolletta media tra i 50 e gli 80 euro al bimestre, e cifre più alte per chi pagava bollette più elevate.

– I termini di prescrizione
L’art. 2948 del codice civile prevede cinque anni per la prescrizione di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” tra cui evidentemente anche le bollette bimestrali (con decorrenza dei termini a partire dalla data di scadenza della bolletta).

Pertanto sembra che anche i ricalcoli non dovrebbero andare più indietro di cinque anni; se il gestore ritiene di non dover applicare questo articolo del codice civile, dovrebbe almeno spiegare perchè.

– La rateizzazione
La possibilità di rateizzare le somme dovute è regolata dall’art. 13bis del TIV (Testo integrato vendita) dove tra l’altro si legge:

….

13bis. 3 Il cliente finale può richiedere la rateizzazione:

a) solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro;

b) con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta dall’esercente;

c) entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta.

13bis.4 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

a) le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due;

b) le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione; fatta salva la facoltà per l’esercente di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi;

…..

13bis.5 L’esercente la vendita può negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo rispetto a quanto previsto al comma 13bis.4. In tali casi, la volontà del cliente finale deve essere manifestata espressamente.

…..

Poichè in pratica la modalità di rateizzazione va comunque concordata col gestore, se si intende pagare e si desidera rateizzare il pagamento conviene contattare il servizio clienti nei tempi più brevi possibili e formalizzare l’accordo di rateizzazione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla scadenza.

– Eventuale reclamo

Se invece ritenete che il conguaglio non sia dovuto, potete presentare un reclamo secondo le modalità che trovate descritte in dettaglio alla pagina Diritti e tutele – Reclami dell’Atlante dei diritti del consumatore di energia pubblicato sul sito dell’Autorità per l’Energia.

– Mancato pagamento

Se avete presentato un reclamo perchè ritenete non dovuto il conguaglio derivato dal ricalcolo, probabilmente vi chiederete anche se dovete comunque pagare la bolletta entro la scadenza e aspettare l’eventuale rimborso, e cosa potrebbe accadere in caso contrario.

In altre parole, se anche dopo aver presentato il reclamo rischiate comunque il distacco della fornitura in caso di mancato pagamento.

La questione è controversa: in teoria il gestore non dovrebbe procedere alla sospensione della fornitura per il mancato pagamento di bollette con conguagli pluriennali oggetto di reclamo, come stabilito dall’Autorità per la Concorrenza, che ha sanzionato con multe milionarie i gestori che violavano tale principio. Tuttavia, come abbiamo segnalato nell’articolo L’Antitrust multa Enel e altri per pratiche scorrette, alcuni gestori affermano di ritenere comunque corrette le procedure sanzionate, per cui non sembra potersi escludere che nella pratica possano continuare ad applicarle.

In sintesi, secondo l’autorità di vigilanza la fornitura non andrebbe sospesa, ma d’altra parte i dirigenti ai massimi livelli di alcuni gestori, tra cui l’Enel, benchè sanzionati continuano a dichiararsi di parere opposto.

Perciò, al momento di decidere se pagare o no una bolletta di ricalcolo oggetto di reclamo, è opportuno considerare anche il rischio concreto di restare poi senza corrente, trovandosi probabilmente dalla parte della ragione, che però non è sempre facile far valere, come si sa.

Se decidete comunque di non pagare la bolletta di ricalcolo entro la scadenza, consigliamo di inserire nel reclamo esplicita richiesta al gestore di astenersi dall’avviare o proseguire le attività di riscossione (sollecito, messa in mora o distacco) della fattura, almeno fino a quando rimane pendente l’istanza di reclamo, anche in considerazione dell’importo anormalmente elevato a causa del conguaglio pluriennale.

L’Autorità per la Concorrenza la definisce infatti una pratica commerciale scorretta, praticamente con le stesse parole, nelle sue motivazioni delle sanzioni comminate all’Enel a maggio del 2016 [il grassetto è nostro]:

… sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.100.000 (duemilionicentomila euro) per inadeguata gestione delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali riguardanti la fatturazione dei consumi di elettricità e/o gas naturale – in particolare, la fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati, l’emissione e le modalità di pagamento di fatture di importi anormalmente elevati (a causa di conguagli pluriennali, blocchi di fatturazione o rettifiche tardive dei dati di misura), nonché i malfunzionamenti del processo di fatturazione – a fronte del contemporaneo avvio o prosecuzione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e al distacco, talvolta senza preavviso) delle fatture oggetto di tali istanze e comunicazioni;

Tariffe elettricità 2017: chi risparmia e chi no

Le tariffe elettriche del 2017 presentano novità importanti, qui vedremo quelle che interessano le utenze per uso domestico residente: l’impatto concreto che avranno le nuove tariffe sulle nostre bollette del 2017 rispetto a quelle del 2016: quali tipologie di consumatori risparmieranno e quali invece pagheranno di più (per le novità relative ai contratti non residenti trovate altri articoli sul menu in alto).

Prima di entrare nel dettaglio, anticipiamo subito che la nuova struttura tariffaria per uso domestico residente comporta un aumento per le bollette più basse e un risparmio per le bollette più elevate, con un punto invariante intorno agli 85€.

In pratica, chi alla fine del 2016 ha ricevuto una bolletta sugli 85€, a parità di consumi continuerà a pagare la stessa cifra anche nel 2017, chi aveva bollette più basse pagherà qualcosa in più, chi riceveva bollette più alte pagherà di meno, sempre rispetto al 2016.

Per esempio, chi ha pagato 50€ nell’ultima bolletta bimestrale del 2016 (consumando poco meno di 300 kWh nel bimestre) nel 2017 pagherà per gli stessi consumi sui 56€, con un aumento di circa il 12%.

Chi invece ha pagato 200€ nell’ultima bolletta bimestrale del 2016 (consumando circa 830 kWh nel bimestre) nel 2017 pagherà per gli stessi consumi 160€, con un risparmio di circa il 20%.

In sintesi, la nuova struttura tariffaria non avrà conseguenze su chi pagava 85€ in bolletta, comporterà un lieve aumento, di circa il 2%, per l’utente medio che nel 2016 pagava una bolletta intorno agli 80€ (per un consumo di circa 450 kWh al bimestre), un aumento più significativo, sul 10% e oltre, per i consumi veramente bassi (bollette da 50€ o meno), ma soprattutto garantirà un risparmio notevole, fino al 20% e anche al 25%, agli utenti con i consumi più elevati che nel 2016 pagavano bollette da 150€-200€ o più.

Per fare il confronto abbiamo inserito gli stessi consumi nei nostri due calcolatori: il Simulatore di bollette del 2016 e il Simulatore di bollette del 2017, simulando una bolletta del 2016 del periodo Ottobre-Dicembre 2016 e confrontandola poi con un’equivalente bolletta simulata nello stesso periodo del 2017.

E’ una verifica che potete fare voi stessi con le vostre bollette di casa: basterà inserire nel simulatore del 2017 gli stessi consumi e lo stesso periodo indicato nella vostra ultima bolletta reale del 2016, per scoprire subito come saranno le vostre future bollette in base alle nuove tariffe del 2017 (con gli stessi consumi).

Tariffe 2017: novità nei prezzi per uso non residente

Le nuove tariffe in vigore dal 1 Gennaio 2017 sono ricche di novità su due aspetti principali:

– tariffe uguali per i consumi di utenze domestiche residenti o non residenti (scompaiono le tariffe biorarie D2 e D3, lasciando il posto alla tariffa unica TD)

– scomparsa del meccanismo progressivo che penalizzava i consumi più elevati (gli scaglioni di consumo).

Sono due degli obiettivi fissati dall’Autorità per l’Energia (con delibera del 2015) per la nuova struttura tariffaria che entrerà in vigore compiutamente nel 2018, anticipati in parte nelle nuove tariffe del 2017, considerato sotto questo profilo un anno “di transizione” dalla vecchia alla nuova struttura tariffaria.

Alle utenze domestiche non residenti (ex tariffa bioraria D3) viene ora applicata una quota fissa di 135€ annuali da pagare in più, rispetto alle utenze residenti (ex tariffa D2) ma i prezzi dei consumi diventano identici per residenti e non residenti, che d’ora in poi pagheranno il kWh consumato esattamente allo stesso prezzo.

Questa rappresenta una grossa novità e un passo avanti verso la semplificazione: l’utente non residente può farsi un’idea più precisa di quanto gli costa in più la bolletta, rispetto ad avere la residenza, e cioè circa 24,5€ per il maggior costo delle quote fisse, più qualche euro (6€ o 7€ al massimo in funzione dei consumi) per le mancate agevolazioni sulle accise. Complessivamente, la differenza tra una bolletta in tariffa residente e la stessa bolletta in tariffa non residente, a parità di consumi, dovrebbe essere sempre compresa tra un minimo di 25€ e un massimo di 35€

Per quanto riguarda il meccanismo progressivo a scaglioni di consumo, che fino al 2015 prevedeva quattro scaglioni, poi ridotti a tre nel 2016, la nuova struttura prevede prezzi articolati su due soli scaglioni: i prezzi del primo scaglione si applicano ai consumi dei primi 1800 kWh annui, mentre i prezzi del secondo scaglione, più elevati, si applicano ai kWh eccedenti i primi 1800 kWh. Una struttura tariffaria di transizione limitata al 2017: a partire dal 2018 il meccanismo progressivo a scaglioni scomparirà completamente e ci sarà un prezzo unico del kWh che si applicherà a tutti i kWh consumati, indipendentemente dal loro volume.

Si va quindi verso una grande semplificazione del costo per kWh, che sarà uguale per utenze residenti o non residenti, per consumi ridotti o per consumi elevati.

Date le novità strutturali nelle nuove tariffe del 2017, abbiamo realizzato un simulatore specifico da usare per le nuove bollette che includono solo consumi del 2017: il nuovo Calcolatore di Bollette del 2017 (per le bollette che includono consumi a cavallo tra il 2016 e il 2017 va invece usato il nostro solito Calcolatore di Bollette).

Questo ci ha permesso di comparare con precisione le bollette del 2016 con le equivalenti bollette del 2017, e di valutare così l’impatto delle nuove tariffe del 2017 sugli utenti, in termini di risparmio o di maggiori costi.

In pratica, gli utenti con alti consumi avranno un risparmio nel 2017, anche notevole per i consumi più elevati, mentre i consumi più bassi pagheranno di più rispetto alle bollette del 2016, ma per saperne di più su questi dettagli economici rimandiamo all’articolo di approfondimento: Bolletta non residente 2017: quanto aumenta realmente

Calcola in anticipo la tua prossima bolletta

Riquadro consumo fatturato in bolletta enel

Volete sapere quanto vi costerà quest’anno la bolletta di un certo periodo, a parità di consumi rispetto all’anno scorso? Basterà prendere la bolletta dell’anno scorso e inserire nel nostro Calcolatore di Bolletta per uso domestico le date di inizio e fine del periodo fatturato che trovate nel riquadro in alto nella seconda pagina della bolletta, dal titolo “Consumo fatturato” (cambiando solo l’anno, ovviamente), inserire anche i consumi nelle due fasce orarie e premere il tasto di conferma.

Il generatore fornirà subito la corrispondente bolletta di quest’anno, la prossima che vi arriverà, se avete scelto il bimestre in corso, calcolata in base agli stessi consumi e alle tariffe attualmente in vigore.

Valido per le bollette per uso domestico fino a 3 kW di potenza disponibile emesse dal Servizio Elettrico Nazionale o da altro fornitore di energia che applica le tariffe in regime di maggior tutela.