A partire dal 1 Gennaio 2017, gli utenti domestici (e le piccole imprese) in regime di maggior tutela possono accedere alla cosiddetta “Tutela Simile”, perciò ci sembra utile fare un po’ di chiarezza sul significato di questa espressione, rispondendo agli interrogativi che naturalmente solleva nei consumatori di energia elettrica.
Cos’è la “Tutela simile”?
La prima domanda che si pone chi sente questa espressione per la prima volta riguarda ovviamente il suo significato. Ebbene, può sembrare strano ma la cosiddetta “Tutela Simile” non è altro che il nome di una particolare offerta di energia elettrica sul mercato libero.
In effetti il nome originale completo adottato dall’Autorità per l’Energia sarebbe “Tutela simile al mercato libero” e dovrebbe rappresentare una transizione dolce tra maggior tutela e mercato libero. Una sorta di navetta per traghettare gli utenti attualmente in regime di maggior tutela, che rappresentano ancora oltre i due terzi delle utenze domestiche, verso il mercato libero.
In realtà è bene sapere che appena messo piede sul traghetto siamo già sull’altra riva: l’adesione all’offerta Tutela Simile costituisce infatti in se stessa il passaggio dalla Maggior Tutela al Mercato Libero.
I prezzi in Tutela Simile sono davvero uguali ai prezzi in Maggior Tutela?
Nella presentazione della Tutela Simile a cura dell’Autorità per l’Energia (cliccare sull’immagine per ingrandire) si legge che le condizioni economiche sarebbero “uguali al servizio Maggior Tutela ma scontate (bonus una tantum offerto)“,
Ci spiace ma dobbiamo segnalare ai nostri lettori che non è esatto! Il contratto in Tutela Simile prevede in realtà un costo aggiuntivo di 0,18 cts/kWh, il cosiddetto “corrispettivo PCR“, da pagare in più rispetto al servizio di maggior tutela. Non è una cifra molto elevata ma a nostro parere sarebbe stato meglio specificarlo.
In pratica, per l’utente medio con un consumo di 500 kWh al bimestre e una bolletta sui 90 euro, questo corrispettivo comporta un maggior costo in bolletta di circa 1 euro al bimestre, che non sarà molto ma rappresenta comunque un aumento di oltre l’1% e circa 6 euro su base annua.
Un aumento che diventa ancora più significativo per gli utenti dai consumi elevati: per esempio chi consuma sui 1200 kWh al bimestre paga in più per il corrispettivo PCR circa 15 euro all’anno, cifra che in certi casi supera l’incentivo del bonus offerto dal gestore. Per queste tipologie di utenti, passare alla Tutela Simile potrebbe essere una scelta svantaggiosa in partenza, a loro insaputa, se ignorano l’esistenza di questo corrispettivo.
Nella maggior parte dei casi l’incentivo del Bonus comunque supera ampiamente il maggior costo del corrispettivo PCR, come si vedrà.
Cosa distingue la Tutela Simile dalle altre offerte di mercato libero?
Pur essendo un”offerta di energia elettrica sul mercato libero, la Tutela Simile è regolamentata sotto i seguenti aspetti:
1) Gli utenti a cui si rivolge;
2) La durata limitata;
3) I prezzi praticati;
4) Il Bonus d’ingresso:
5) Le modalità di adesione
Li esaminiamo di seguito punto per punto:
1) A chi è rivolta la Tutela Simile? Quali utenti possono aderirvi?
Solo gli utenti che hanno una fornitura di elettricità in regime di maggior tutela o che presentano i requisiti per ottenerne una nuova, possono sottoscrivere un’offerta in Tutela Simile. Sono invece escluse le utenze che hanno già un contratto in regime di mercato libero.
2) Quanto dura il contratto di fornitura in Tutela Simile?
La durata dell’offerta è fissa e limitata a un anno esatto, non rinnovabile.
3) Quali prezzi per kWh sono applicati?
Sono applicati gli stessi prezzi del regime di maggior tutela, maggiorati del corrispettivo PCR di 0,18 cts/kWh.
Per tutta la durata del contratto, ossia per un anno, il gestore di mercato libero si impegna a praticare i prezzi stabiliti trimestralmente dall’Autorità per l’Energia per gli utenti in regime di Maggior Tutela, sia per il costo dei kWh consumati (maggiorato del corrispettivo PCR) che per le quote fisse.
In pratica, a parte la prima bolletta che gode del Bonus di cui al prossimo punto, le bollette in Tutela Simile dovrebbero essere sostanzialmente simili, tranne per un aumento di circa 1% dovuto al corrispettivo PCR, alle bollette in regime di Maggior Tutela; in caso di dubbio è possibile controllarle col nostro Simulatore di Bollette in Maggior Tutela, che quindi può essere utilizzato anche per calcolare le bollette in Tutela Simile, avendo l’accortezza di aggiungere al totale da pagare il corrispettivo PCR, pari al totale dei kWh moltiplicato per 0,0018 euro, a cui va aggiunto ancora il 10% di IVA.
4) Qual è la convenienza per l’utente? (il Bonus)
Come abbiamo visto, l’offerta Tutela Simile consiste sostanzialmente nella fornitura di energia elettrica a prezzi simili alla maggior tutela per la durata prefissata di un anno, quindi è naturale chiedersi: perchè mai l’utente in regime di maggior tutela dovrebbe passare a un operatore sul mercato libero, se dovrà pagare gli stessi prezzi che pagherebbe comunque restando col vecchio gestore (e anzi l’1% in più di corrispettivo PCR)?
La risposta è semplice e univoca: per fruire del cosiddetto Bonus (Una Tantum). Infatti ogni gestore ammesso alla Tutela Simile stabilisce una cifra una tantum, a sua discrezione, offerta come bonus d’ingresso ai nuovi clienti, che verrà scalata dalla prima bolletta. Dal punto di vista strettamente economico, la convenienza dell’utente a passare in Tutela Simile risiede tutta in questo Bonus.
Di che cifre stiamo parlando? I gestori ammessi offrono Bonus variabili dai 10€ di Sinergas ai 115€ di Engie; comunque gli importi dei Bonus di tutti i gestori sono facilmente consultabili sul sito dedicato, come vedremo al punto successivo.
5) Come si fa per sottoscrivere un’offerta di Tutela Simile?
E’ prevista un’unica modalità di adesione: via web attraverso il Portale Tutela Simile, peraltro molto semplice.
Sullo stesso portale compare l’elenco dei 28 Gestori ammessi, visibile per esempio alla pagina Offerte Tutela Simile Utenti Domestici, corredato dagli importi dei rispettivi Bonus e dai contratti con le condizioni specifiche della fornitura, scaricabili in formato pdf cliccando sul tasto [Dettaglio].
Per aderire all’offerta di uno dei gestori basterà cliccare sul corrispondente tasto [Aderisci], fornire i dati richiesti e confermare.
Quali sono i costi per passare dalla Maggior Tutela alla Tutela Simile?
Il passaggio non comporta alcun costo aggiuntivo, a parte eventuali depositi cauzionali (ed eventuali imposte di bollo, che comunque non sono previste per gli utenti domestici).
Cosa accade dopo un anno, al termine del contratto?
Trascorso il periodo di un anno in Tutela Simile, il contratto scade e l’utente non ha nessun obbligo residuo verso il gestore: se vorrà potrà chiedere il ritorno al regime di maggior tutela o il passaggio ad altro gestore sul mercato libero senza alcun costo aggiuntivo, o naturalmente potrà mantenere la fornitura con lo stesso gestore passando a un’altra delle sue offerte sul mercato libero.
Chi invece vorrà recedere dalla Tutela Simile prima che sia trascorso un anno, potrà farlo ma dovrà restituire la parte di bonus corrispondente al periodo mancante per completarlo.
Fino a quando sarà possibile aderire a un’offerta in Tutela Simile?
L’Autorità per l’Energia ha stabilito che il Portale sarà attivo: “a partire dall’1 gennaio 2017 e sino al superamento del servizio di maggior tutela e comunque non oltre il 30 giugno 2018.”. Poichè sembra improbabile il superamento del servizio di maggior tutela prima di questa data, si può considerare il 30 giugno 2018 come termine ultimo in cui sarà possibile sottoscrivere un’offerta.
Fino a tale data il Portale dovrebbe restare attivo e garantire quindi la possibilità di aderire via web a una delle varie offerte in Tutela Simile, a meno che prima si esaurisca il numero massimo di offerte messe a disposizione da ciascun gestore.
Al momento dell’ammissione, ognuno dei 28 gestori ammessi ha infatti indicato il numero massimo di adesioni che è disposto a soddisfare, come stabilito dal regolamento che recita: “Ciascun fornitore, nell’ambito della procedura di ammissione, ha la facoltà di comunicare il numero massimo di punti di prelievo che è disposto a servire nell’ambito della Tutela SIMILE .”.
Per questa ragione, nell’elenco presente sul Portale, oltre all’importo del Bonus di ciascun gestore compare anche il numero residuo di offerte ancora disponibili al momento della consultazione: un numero che viene aggiornato costantemente riducendosi di uno a ogni nuova offerta sottoscritta.
Per il momento, quando siamo al 31 Gennaio 2017, le offerte disponibili non sembrano minacciare di esaurirsi presto, e forse neanche mai. In ogni caso, se state pensando di sottoscrivere un’offerta in Tutela Simile con un certo gestore, non sarà male tenere d’occhio il suo numero di offerte ancora disponibili.
In Conclusione
Nel suo complesso, la Tutela Simile dovrebbe essere un’operazione a somma positiva, per mutuare il linguaggio della teoria dei giochi. Dovrebbe cioè risultare vantaggiosa per tutte le parti in gioco: per gli utenti, che pagano la prima bolletta scontata del bonus, e per i gestori, che hanno così la possibilità di acquisire nuovi clienti. Naturalmente, gli utenti dovrebbero poter disporre di tutte le informazioni utili a valutare correttamente i pro e i contro, compreso l’impatto del corrispettivo PCR (pari, come si è detto, a circa l’1%).
D’altra parte l’istituto della Tutela Simile non fruisce di alcuna specifica sovvenzione pubblica, sono infatti gli stessi gestori a farsi carico dell’incentivo rappresentato dal Bonus. L’unico intervento dell’Autorità per l’Energia, coordinato con l’Acquirente Unico, consiste nella regolamentazione e monitoraggio delle offerte, oltre alla gestione del Portale.
Se avete dubbi e/o segnalazioni sull’argomento, lasciate pure un commento in fondo all’articolo, saremo lieti di approfondire eventuali altri interrogativi.
0 commenti
Gradirei sapere se il Bonus “Tutela Simile” è doppiamente fruibile in abitazione di residenza e sia in quella di non residenza con intestazione delle forniture riconducibili allo stesso nominativo cliente.
Scusate ma gradirei anche sapere se esiste il sistema “Tutela Simile” esiste anche per le forniture di Gas.
Grazie in anticipo e saluti cordiali.
Buongiorno, la delibera 369/2016/R/eel del 7 luglio 2016 si presenta come un provvedimento che “riforma i meccanismi di mercato per la tutela di prezzo per i clienti domestici e non domestici dell’energia elettrica, istituendo lo strumento della Tutela SIMILE“.
Perciò riguarda solo l’energia elettrica e non il gas, interessa sia le utenze domestiche che non domestiche, e tra quelle domestiche, sia residenti che non residenti.
Non mi risultano, e non compaiono nella delibera, vincoli che impediscano di intestare due contratti in Tutela Simile allo stesso nominativo, uno solo dei quali ovviamente residente. In linea teorica ogni contratto dovrebbe fruire del suo bonus ma consiglierei di verificarlo espressamente col gestore scelto.
facendo il passaggio, il canone RAI in corso continuerà ad essere addebitato anche sulla nuova fattura oppure dovrà fatta qualche comunicazione?
Tutela simile è attivabile anche nelle utenze domestiche non residenti? (seconde case)
Sì, la Tutela simile è attivabile nelle utenze domestiche, residenti o non residenti.
L’Articolo 2 della già citata Delibera 369/2016/R/eel che disciplina la Tutela Simile recita infatti:
Ambito di applicazione
…….
2.3 Hanno diritto di partecipare alla Tutela SIMILE, per il periodo di operatività del Sito Centrale, i clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere a) [punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici ndr], e c) del TIV:
a) serviti in maggior tutela;
b) aventi diritto al servizio di maggior tutela, limitatamente ai casi di richiesta di voltura o di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.
grazie… quindi anche lo sconto offerto è applicabile? Se non utilizzato completamente sulla prima bolletta come viene gestito?
Il bonus che supera l’importo della prima bolletta viene scontato sulle successive:
Art. 12.2
Il bonus una tantum…
….
c) è interamente applicato nella prima fattura di Tutela SIMILE. Qualora l’importo della fattura risulti inferiore al valore del bonus una tantum, la parte del medesimo eccedente potrà essere applicata a sconto degli importi oggetto delle fatture successive. La misura del bonus una tantum applicata al singolo cliente finale non può comunque eccedere il valore della spesa annua sostenuta da quest’ultimo per la fornitura di Tutela SIMILE.
Alla scadenza annuale del contratto con l’Operatore di mercato libero scelto nell’ambito della “Tutela Simile”, per l’utente sarà davvero facile l’eventuale ritorno al regime di “Maggior Tutela”??
Non è che ci saranno tante di quelle probabili “motivazioni” (adesso non menzionate) che ostecoleranno la facoltà del cliente di rientrare nel servizio di “Maggior Tutela”??
Un dubbio legittimo sotto diversi profili.
l’Art. 11.6 della Delibera 369/2016/R/eel che disciplina la Tutela Simile recita:
Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto di Tutela SIMILE, il fornitore ammesso effettua una apposita comunicazione scritta al cliente indicando:
a) la data in cui il contratto di Tutela SIMILE giunge a termine;
b) che è possibile aderire ad un’offerta di mercato libero con il medesimo fornitore;
c) che è possibile, in alternativa, aderire ad un’offerta di mercato libero con un altro fornitore liberamente scelto dal cliente;
d) che il cliente può sempre richiedere all’esercente la maggior tutela l’attivazione del servizio;
e) che nel caso in cui il cliente non proceda alle scelte di cui alle lettera b), c) e
d), gli saranno applicate, da parte del fornitore ammesso, le condizioni contrattuali ed economiche da questi praticate nel mercato libero secondo una struttura standard definita dall’Autorità.
Perciò, alla luce dell’attuale normativa, al termine del contratto di Tutela Simile “il cliente può sempre richiedere all’esercente la maggior tutela l’attivazione del servizio“. Starà poi all’esercente la maggior tutela, tipicamente Enel Servizio Elettrico, procedere all’attivazione del servizio o frapporre ostacoli. Ovviamente, non è possibile fare previsioni sul possibile insorgere di eventuali “motivazioni” (adesso non menzionate) in quanto, appunto, adesso non sono menzionate.
A parte una sana diffidenza del consumatore italiano, che ne ha viste tante, non bisogna dimenticare che l’obiettivo finale è il superamento del regime di maggior tutela, che dovrà comunque avvenire nei prossimi anni, anche se verosimilmente non si completerà nel 2018 come inizialmente previsto.
L’idea di aderire alla Tutela Simile per un anno e tornare poi alla maggior tutela, avvantaggiandosi del bonus, anche se formalmente praticabile (almeno in apparenza, in base all’attuale normativa, come si è visto) contraddice lo spirito della Tutela Simile, studiata per favorire il passaggio al mercato libero, e potrebbe rivelarsi un calcolo sbagliato.
Per esempio, in questa fase di transizione al solo mercato libero, l’Autorità potrebbe a un certo punto decidere il blocco dell’attivazione di nuovi contratti in maggior tutela, pur mantenendo attivi per un certo periodo quelli già in essere, nel qual caso chi ha un contratto di Tutela Simile in scadenza potrebbe solo rivolgersi alle offerte sul mercato libero.
In realtà non sappiamo ancora con precisione come avverrà il superamento della maggior tutela nè quanto durerà, per cui qualsiasi previsione in merito ha un valore puramente probabilistico.