Ricalcolo bollette Enel per variazione da residente a non residente

Alcuni lettori ci segnalano ricalcoli in bolletta per variazione da tariffa residente a tariffa non residente sulla fatturazione di anni precedenti.

Poichè riguarda generalmente la fatturazione di diversi anni, questo tipo di ricalcolo genera spesso una cifra a conguaglio molto superiore al valore della bolletta media, destando preoccupazione nell'utente e sollevando interrogativi ai quali cercheremo di rispondere.

La rettifica può essere dovuta a un errore del gestore o del cliente, come per esempio quando emerga che lo stesso utente aveva due o più contratti per uso residente, o comunque che una determinata utenza non aveva titolo per essere considerata di "uso domestico residente". In pratica, il gestore sostiene di aver applicato la tariffa residente, più vantaggiosa, quando in realtà avrebbe dovuto applicare la tariffa non residente, quindi ricalcola a un costo maggiore le bollette del periodo interessato e chiede il conguaglio al cliente.

Gli aspetti principali da considerare riguardano: la legittimità della richiesta, la corretta informazione in bolletta, la correttezza del ricalcolo, i termini di prescrizione, l'eventuale rateizzazione, le modalità di reclamo e i rischi in caso di mancato pagamento della bolletta.

Di seguito li tratteremo tutti, punto per punto. 

- La legittimità della richiesta di conguaglio

Prima di tutto, occorre controllare se le bollette oggetto del ricalcolo applicavano effettivamente tariffe "per uso domestico residente" (si può verificare nella sezione "Dati della fornitura" nella prima pagina delle bollette oggetto di ricalcolo) sui consumi di un periodo durante il quale l'utenza in questione era nei fatti da considerarsi non residente.

- La corretta informazione in bolletta

L'art. 6.4 della Delibera 16 ottobre 2014 501/2014/R/com dell'Autorità per l'Energia (BOLLETTA 2.0: CRITERI PER LA TRASPARENZA DELLE BOLLETTE PER I CONSUMI DI ELETTRICITÀ E/O DI GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI RETI URBANE) stabilisce le modalità con cui i ricalcoli devono essere riportati in bolletta:

6.4 Nel caso di ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo applicate, nelle bollette in cui avvengono tali ricalcoli deve essere inserito:

a) il periodo di riferimento del ricalcolo, indicando la lettura iniziale e finale nonché il consumo risultante;

b) il motivo del ricalcolo, indicando uno o più delle seguenti motivazioni:

i. ricalcolo in virtù di una specifica norma contrattuale;
ii. ricalcolo per errore nel sistema di fatturazione;
iii. ricalcolo per altre motivazioni, da specificare a cura del venditore;

c) gli importi oggetto del ricalcolo, indicando l’importo in euro da addebitare o
accreditare al cliente finale.

Queste sono le informazioni minime che dovrebbero comparire nella bolletta con il ricalcolo, e che comunque il cliente ha diritto di avere. Per saperne di più sugli importi oggetto del ricalcolo è anche possibile chiedere al gestore il dettaglio della bolletta (e del ricalcolo), ai sensi della Delibera del 30 aprile 2015 dell'Autorità per l'Energia (201/2015/R/com Aeeg), dove si legge:

... ulteriori informazioni relative a quantità e prezzi unitari applicati ai fini della fatturazione (elementi di dettaglio), che devono essere messe a disposizione dei clienti del servizio elettrico e del gas naturale su richiesta, se serviti in regime di tutela, o secondo le modalità previste dal contratto, se serviti a condizioni di mercato.

.... Gli elementi di dettaglio, che i clienti serviti nei regimi di tutela possono ricevere contestualmente alla bolletta se ne fanno richiesta al proprio venditore e comunque, anche in assenza di richiesta, in caso di reclamo o richiesta di informazioni inerente la fatturazione o in caso di richiesta rettifica di fatturazione, contengono le informazioni relative al calcolo degli importi fatturati, con l’indicazione dei prezzi unitari applicati per ogni voce di spesa (non presenti nella bolletta) e delle relative quantità.

Segnaliamo che la richiesta di ricevere il dettaglio della bolletta, invece della normale bolletta di sintesi, vale anche per le bollette successive, per cui una volta richiesta si dovrebbe poi ricevere sempre la bolletta di dettaglio.

Va anche sottolineato che i contratti di fornitura sul mercato libero potrebbero prevedere modalità diverse.

- La correttezza del ricalcolo

A partire dal 1 Gennaio 2017 la differenza tra tariffa residente e tariffa non residente è diventata molto semplice: i non residenti pagano 135 euro all'anno (iva esclusa) in più dei residenti, e questo renderà facile verificare la correttezza dei prossimi ricalcoli su periodi nel 2017.
Purtroppo, fino al 2016 le differenze di prezzo tra tariffa residente e non residente riguardavano anche i consumi ed erano più complicate, perciò non è possibile fornire indicazioni altrettanto precise sui ricalcoli precedenti.
Per dare almeno un ordine di grandezza, sia pure con ampio margine di errore, si può considerare verosimile una cifra a conguaglio compresa tra 100 e 150 euro all'anno per gli utenti che pagavano una bolletta media tra i 50 e gli 80 euro al bimestre, e cifre più alte per chi pagava bollette più elevate.

- I termini di prescrizione
L'art. 2948 del codice civile prevede cinque anni per la prescrizione di "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" tra cui evidentemente anche le bollette bimestrali (con decorrenza dei termini a partire dalla data di scadenza della bolletta).

Pertanto sembra che anche i ricalcoli non dovrebbero andare più indietro di cinque anni; se il gestore ritiene di non dover applicare questo articolo del codice civile, dovrebbe almeno spiegare perchè.

- La rateizzazione
La possibilità di rateizzare le somme dovute è regolata dall'art. 13bis del TIV (Testo integrato vendita) dove tra l'altro si legge:

....

13bis. 3 Il cliente finale può richiedere la rateizzazione:

a) solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro;

b) con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta dall'esercente;

c) entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta.

13bis.4 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

a) le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due;

b) le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione; fatta salva la facoltà per l’esercente di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi;

.....

13bis.5 L’esercente la vendita può negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo rispetto a quanto previsto al comma 13bis.4. In tali casi, la volontà del cliente finale deve essere manifestata espressamente.

.....

Poichè in pratica la modalità di rateizzazione va comunque concordata col gestore, se si intende pagare e si desidera rateizzare il pagamento conviene contattare il servizio clienti nei tempi più brevi possibili e formalizzare l'accordo di rateizzazione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla scadenza.

- Eventuale reclamo

Se invece ritenete che il conguaglio non sia dovuto, potete presentare un reclamo secondo le modalità che trovate descritte in dettaglio alla pagina Diritti e tutele - Reclami dell'Atlante dei diritti del consumatore di energia pubblicato sul sito dell'Autorità per l'Energia.

- Mancato pagamento

Se avete presentato un reclamo perchè ritenete non dovuto il conguaglio derivato dal ricalcolo, probabilmente vi chiederete anche se dovete comunque pagare la bolletta entro la scadenza e aspettare l'eventuale rimborso, e cosa potrebbe accadere in caso contrario.

In altre parole, se anche dopo aver presentato il reclamo rischiate comunque il distacco della fornitura in caso di mancato pagamento.

La questione è controversa: in teoria il gestore non dovrebbe procedere alla sospensione della fornitura per il mancato pagamento di bollette con conguagli pluriennali oggetto di reclamo, come stabilito dall'Autorità per la Concorrenza, che ha sanzionato con multe milionarie i gestori che violavano tale principio. Tuttavia, come abbiamo segnalato nell'articolo L'Antitrust multa Enel e altri per pratiche scorrette, alcuni gestori affermano di ritenere comunque corrette le procedure sanzionate, per cui non sembra potersi escludere che nella pratica possano continuare ad applicarle.

In sintesi, secondo l'autorità di vigilanza la fornitura non andrebbe sospesa, ma d'altra parte i dirigenti ai massimi livelli di alcuni gestori, tra cui l'Enel, benchè sanzionati continuano a dichiararsi di parere opposto.

Perciò, al momento di decidere se pagare o no una bolletta di ricalcolo oggetto di reclamo, è opportuno considerare anche il rischio concreto di restare poi senza corrente, trovandosi probabilmente dalla parte della ragione, che però non è sempre facile far valere, come si sa.

Se decidete comunque di non pagare la bolletta di ricalcolo entro la scadenza, consigliamo di inserire nel reclamo esplicita richiesta al gestore di astenersi dall'avviare o proseguire le attività di riscossione (sollecito, messa in mora o distacco) della fattura, almeno fino a quando rimane pendente l'istanza di reclamo, anche in considerazione dell'importo anormalmente elevato a causa del conguaglio pluriennale.

L'Autorità per la Concorrenza la definisce infatti una pratica commerciale scorretta, praticamente con le stesse parole, nelle sue motivazioni delle sanzioni comminate all'Enel a maggio del 2016 [il grassetto è nostro]:

... sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.100.000 (duemilionicentomila euro) per inadeguata gestione delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali riguardanti la fatturazione dei consumi di elettricità e/o gas naturale - in particolare, la fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati, l’emissione e le modalità di pagamento di fatture di importi anormalmente elevati (a causa di conguagli pluriennali, blocchi di fatturazione o rettifiche tardive dei dati di misura), nonché i malfunzionamenti del processo di fatturazione - a fronte del contemporaneo avvio o prosecuzione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e al distacco, talvolta senza preavviso) delle fatture oggetto di tali istanze e comunicazioni;

Commenti

Maria Teresa i dati riportati sono insufficienti per risposponderle compiutamente. 2016 è l'anno di attivazione del suo contatore da 3 oppure 6 Kw. Il carattere residente e non residente è dovuto probabilmente al famoso canone rai addebitato ai contratti luce di residenti. Probabilmente potrebbe avere due contratti residenti od altro. Comunque se residente dovrebbero applicare la relativa tariffa. Mi faccia sapere.

La tariffa applicata x i non residenti, con maggiorazione annua di € 135 circa, consumo KW 0 o poco consumo, di principio è stata concepita con la finalità di far pagare i proprietari , che oltre a l'abitazione principale hanno altre abitazioni di proprietà con relative forniture elettriche riferite sempre allo stesso nucleo famigliare.Venendo al quesito:mia moglie vive con me, ha la fornitura intestata della casa dei genitori, Dove è comproprietaria del 33% .Poiché e dal 1997, data in cui é morto l'ultimo genitore che siamo vincolati hai veti di ogni genere degli altri 2 coeredi: e cioè non possiamo vendere perché è ricordo dei genitori, affittare non se ne parla perché ci sono le tazzine del servizio e tutti i valori a cui la mamma era legata ,essendo mia moglie l'unica a risiedere a pizzo (VV) dove è ubicata la casa, rimane ad essa, l'onere della gestione in tutto e per tutto del bene"e di problemi seri ne abbiamo avuti creati da terze persone e che ancora siamo impelagati con il foro competente" .Questa casa viene abitata 10/15 giorni a turno nel mese di agosto dai fratelli di mia moglie che per lavoro si sono trasferiti in altre regioni del nord.Per ultimo si presenta l'Enel e ci mette la ciliegina sulla torta come premio aggiuntivo "maggiorazione perché non residente" . Secondo parere di persone avvedute, è un un principio giusto far pagare la somma sopra indicata a mia moglie? E tutti quanti si trovano nelle medesime condizioni che sicuramente in italia non sono pochi? Gradirei una risposta da chi ha pensato ed attuato tale principio.Grazie

Ho ricevuto da ENI gas e luce una bolletta nel mese di giugno 2017 di appena 11 pagine in cui venivano riportati ricalcoli perchè considerata Non residente. Un conguaglio di appena 1300 euro e ricalcolo dal 2015. Ho sospeso il pagamento in banca e avanzato reclamo. Sembrerebbe riconosciuta la residenza e comunicato che avrebbero ricalcolato. Ad ottobre 2015 mi arriva una bolletta simile alla precedente dove si riporta il ricalcolo sempre dal 2015 ma ancora si riporta anche la energia reattiva e costi accessori esorbitanti. In tale bolletta viene addebitato una penale di 2 euro per il sollecito del pagamento della bolletta di euro 1300 in reclamo.

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